Cassazione Penale, Ordinanza n. 38140/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania che, riconosciuto solo il beneficio della non menzione, aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato di energia elettrica. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione alla circostanza aggravante del fatto commesso su bene destinato a pubblico servizio: secondo il ricorrente tale aggravante non sarebbe stata oggetto di specifica contestazione, poiché il capo di imputazione faceva riferimento al fatto commesso con violenza e su cose destinate per necessità alla pubblica fede, mentre la Corte territoriale l'avrebbe comunque utilizzata per ritenere il reato procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse una mera riproposizione di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione logica e coerente. In particolare, ha condiviso l'affermazione secondo cui l'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7, c.p. era da considerarsi contestata in fatto, perché nel capo di imputazione erano presenti espressioni inequivocabilmente riferibili alla destinazione a pubblico servizio dell'energia sottratta, come l'allaccio diretto alla rete nazionale di distribuzione. La Corte ha quindi confermato la condanna e ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
beni destinati a pubblico servizio
La circostanza aggravante ha natura valutativa e può ritenersi contestata anche quando l'imputazione utilizzi perifrasi o espressioni univocamente riferibili alla destinazione del bene a pubblico servizio.
Non è citato espressamente nel testo, ma il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la natura meramente reiterativa della censura e per la sua infondatezza rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'aggravante del furto avente ad oggetto beni destinati a pubblico servizio ha natura valutativa, poiché richiede una verifica in diritto sulla natura della cosa sottratta, sulla sua destinazione specifica e sul concetto di pubblico servizio.
- Tale aggravante può ritenersi specificamente contestata anche quando il capo di imputazione non ne riproduca la formula legale, purché contenga espressioni o descrizioni fattuali univocamente equivalenti alla destinazione a pubblico servizio.
- Nel furto di energia elettrica, l'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'ente gestore è indicativo della sottrazione di un bene funzionalmente destinato a un servizio pubblico e consente di ritenere integrata la circostanza aggravante.
- Ai fini dell'aggravante non rileva che l'energia transiti materialmente nella rete o che la sottrazione avvenga tramite terminali collocati in una proprietà privata: ciò che conta è la destinazione finale del bene al pubblico servizio da cui viene distolto.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre doglianze già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito con motivazione congrua e coerente.
Come è indicizzato
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