Cassazione Penale, Sentenza n. 7708/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per errore nel calcolo della pena di continuazione: il G.E. avrebbe determinato una pena base e aumenti per ciascuna sentenza posta in continuazione e poi sommato materialmente le pene invece di scorporare i reati giudicati, individuare il reato più grave (la sentenza sub c) con pena base anni 6 e € 30.000) e applicare incrementi distinti e motivati per ciascun reato satellite. Successivamente la difesa ha denunciato anche carenza di motivazione sugli aumenti ex art. 606 comma 1 lett. e), richiamando il principio delle Sezioni Unite Pizzone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il G.E. non ha osservato i principi consolidati: occorre scorporare i reati giudicati con le singole sentenze, individuare il reato più grave e assumere la pena determinata per questo quale pena-base, quindi calcolare autonomi aumenti per ciascun reato satellite e motivare l'entità di ogni aumento in modo verificabile. Poiché nel caso di specie il G.E. ha operato un improprio cumulo materiale di pene, la Corte annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena complessiva e rinvia per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari in diversa composizione. In precedenza il G.E. aveva rideterminato la pena finale in anni 12 e mesi 7 di reclusione e € 53.889,00 di multa; tale determinazione è stata cassata e rimessa in istruttoria per il corretto calcolo.
Norme richiamate
Principio della continuazione e limiti al cumulo; richiede che, nella continuazione tra reati separatamente giudicati, si scorporino i reati riuniti e si applichino aumenti ai reati satellite rispetto alla pena-base del reato più grave, nel rispetto del limite legale (es. triplo).
Richiamato come tipo di sentenza (patteggiamento) cui si riferiscono alcune pronunce considerate nella continuazione; rilevanza ai fini del computo delle pene già determinate.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; nel caso sono stati invocati la lett. b) (violazione di legge nel calcolo della pena) e la lett. e) (mancanza o insufficienza della motivazione sugli aumenti).
Parametri e principio di proporzionalità nella determinazione della pena; il giudice dell'esecuzione, esercitando discrezionalità, deve motivare l'entità degli aumenti secondo tali parametri.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito l'obbligo di calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite nella continuazione, con intensità motivazionale proporzionale agli aumenti e finalizzata ad evitare un cumulo materiale surrettizio.
Sez. 5, n. 8436 del 27/09/2013 (Romano) e altre pronunce citate
Precedenti che precisano la tecnica del "scorporo" dei reati e l'obbligo di operare aumenti autonomi sui reati satellite dopo aver individuato la pena-base del reato più grave.
Massime di principio
- Quando è chiesta la continuazione tra reati giudicati con sentenze distinte, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare i reati inclusi nelle singole sentenze e identificare il reato più grave quale base del nuovo calcolo.
- Sulla pena come determinata per il reato più grave si devono applicare aumenti distinti per ciascun reato satellite; non è corretto determinare una pena base separata per ciascuna sentenza e poi sommare le pene risultanti (evitare il cumulo materiale).
- L'entità degli aumenti per i reati satellite deve essere espressamente motivata; il grado di motivazione richiesto è correlato all'entità degli aumenti e deve permettere il controllo del rispetto della proporzione tra le pene e dei limiti di legge.
- Il giudice dell'esecuzione esercita un potere discrezionale conformandosi ai parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen.; la motivazione deve rendere noti i criteri adottati anche con formula concisa ma sufficiente a consentire il sindacato in cassazione.
- In mancanza di corretto scorporo, calcolo e motivazione degli aumenti, la Corte di Cassazione annulla la determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio; pertanto è fondamentale documentare il percorso logico-giuridico del ricalcolo.
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