Cassazione Penale, Sentenza n. 40496/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), tentata estorsione (art. 629 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.). Il ricorrente ha censurato: 1) vizi di motivazione e travisamento probatorio per non aver valutato elementi difensivi (dichiarazioni di collaboratori con contenuti esonerativi e conversazioni che indicherebbero volontà di estraniarsi); 2) assenza di elementi concreti a supporto del ruolo direttivo/organizzativo contestato e confusione nella imputazione cumulativa; 3) mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, dato che i reati-fine risalgono al 2018-2019 e non si sarebbero manifestati comportamenti successivi, con richiamo all'art. 275 cod. proc. pen. e alla presunzione di pericolosità
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché tendenti a una non consentita rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie e ha ritenuto che l'ordinanza di merito fosse adeguatamente motivata, basata su plurime e convergenti evidenze (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri oggettivi) che delineano la stabile appartenenza e il ruolo apicale dell'indagato nel mandamento di Bagheria e nel territorio di Ficarazzi. Sul punto della attualità delle esigenze cautelari (terzo motivo), la Corte ha ritenuto infondato il rilievo del ricorrente, osservando che l'associazione è contestata come condotta perdurante e che nell'ordinanza sono ricostruiti fatti recenti (maggio-giugno 2024) tali da comprovare la persistenza del pericolo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza di una associazione di tipo mafioso con condotta perdurante e l'esistenza di un ruolo direttivo/organizzativo dell'indagato, fondato su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri.
Riguarda le lesioni personali; la motivazione del giudice di merito ha ritenuto comprovata la gravità delle lesioni subite dalla vittima (trauma oculare con indebolimento permanente della vista) e il coinvolgimento dell'indagato quale mandante.
Riguarda l'estorsione (qui tentata): il giudice di merito ha ritenuto che gli atti attribuiti agli indagati fossero idonei e diretti a costringere la vittima a servirsi della loro opera, con modalità intimidatorie connotate da matrice mafiosa.
Richiamato nei motivi difensivi in relazione alla distinzione tra associazione semplice e associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la qualificazione come 416-bis sulla base degli elementi specifici del sodalizio.
La norma sulle presumzioni in materia di esigenze cautelari è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha osservato che l'uso di presunzioni non esclude la necessità di valutare l'attualità del pericolo, ma ha ritenuto che nell'ordinanza vi fossero fatti recenti (2024) a confermare la persistenza del pericolo.
Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio o una diversa valutazione dei fatti.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per la misura cautelare in reati di tipo mafioso, la convergenza di fonti diverse (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, osservazioni e riscontri oggettivi) può costituire un quadro indiziario solido sufficiente a giustificare la custodia cautelare, anche quando alcuni elementi difensivi sembrino contraddittori.
- La qualificazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) come condotta perdurante consente di collegare fatti anche antecedenti se vi sono elementi che dimostrano la persistenza dell'attività associativa; perciò reati-fine anche anteriori non escludono l'attualità del pericolo cautelare se sono presenti episodi recenti che ne confermano la continuità.
- Quando si invoca l'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, è necessario dimostrare concretamente la cessazione della pericolosità o la mancanza di comportamenti successivi: semplici argomentazioni temporali non sono in genere sufficienti se il giudice di merito ha riscontrato fatti recenti.
- Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è spesso decisivo provare un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; mere alternative interpretative proposte dalla difesa non bastano.
- Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando le censure siano prevalentemente di merito.
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