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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40496/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), tentata estorsione (art. 629 c.p.) e lesioni personali aggravate (art. 582 c.p.). Il ricorrente ha censurato: 1) vizi di motivazione e travisamento probatorio per non aver valutato elementi difensivi (dichiarazioni di collaboratori con contenuti esonerativi e conversazioni che indicherebbero volontà di estraniarsi); 2) assenza di elementi concreti a supporto del ruolo direttivo/organizzativo contestato e confusione nella imputazione cumulativa; 3) mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, dato che i reati-fine risalgono al 2018-2019 e non si sarebbero manifestati comportamenti successivi, con richiamo all'art. 275 cod. proc. pen. e alla presunzione di pericolosità

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili i primi due motivi perché tendenti a una non consentita rivalutazione dei fatti e delle fonti probatorie e ha ritenuto che l'ordinanza di merito fosse adeguatamente motivata, basata su plurime e convergenti evidenze (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, servizi di osservazione e riscontri oggettivi) che delineano la stabile appartenenza e il ruolo apicale dell'indagato nel mandamento di Bagheria e nel territorio di Ficarazzi. Sul punto della attualità delle esigenze cautelari (terzo motivo), la Corte ha ritenuto infondato il rilievo del ricorrente, osservando che l'associazione è contestata come condotta perdurante e che nell'ordinanza sono ricostruiti fatti recenti (maggio-giugno 2024) tali da comprovare la persistenza del pericolo. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza di una associazione di tipo mafioso con condotta perdurante e l'esistenza di un ruolo direttivo/organizzativo dell'indagato, fondato su dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni e riscontri.

  • art. 582 cod. pen.

    Riguarda le lesioni personali; la motivazione del giudice di merito ha ritenuto comprovata la gravità delle lesioni subite dalla vittima (trauma oculare con indebolimento permanente della vista) e il coinvolgimento dell'indagato quale mandante.

  • art. 629 cod. pen.

    Riguarda l'estorsione (qui tentata): il giudice di merito ha ritenuto che gli atti attribuiti agli indagati fossero idonei e diretti a costringere la vittima a servirsi della loro opera, con modalità intimidatorie connotate da matrice mafiosa.

  • art. 416 cod. pen.

    Richiamato nei motivi difensivi in relazione alla distinzione tra associazione semplice e associazione di tipo mafioso; la Corte ha confermato la qualificazione come 416-bis sulla base degli elementi specifici del sodalizio.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    La norma sulle presumzioni in materia di esigenze cautelari è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha osservato che l'uso di presunzioni non esclude la necessità di valutare l'attualità del pericolo, ma ha ritenuto che nell'ordinanza vi fossero fatti recenti (2024) a confermare la persistenza del pericolo.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato il principio secondo cui non sono ammissibili censure che si limitino a chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio o una diversa valutazione dei fatti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in Cassazione; la Corte ha condannato l'appellante al pagamento delle spese ai sensi di tale articolo.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla sentenza; la Corte ha ordinato l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non è sede per la rivalutazione del materiale probatorio: i motivi che chiedono una diversa valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
  • Per la misura cautelare in reati di tipo mafioso, la convergenza di fonti diverse (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, osservazioni e riscontri oggettivi) può costituire un quadro indiziario solido sufficiente a giustificare la custodia cautelare, anche quando alcuni elementi difensivi sembrino contraddittori.
  • La qualificazione di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis) come condotta perdurante consente di collegare fatti anche antecedenti se vi sono elementi che dimostrano la persistenza dell'attività associativa; perciò reati-fine anche anteriori non escludono l'attualità del pericolo cautelare se sono presenti episodi recenti che ne confermano la continuità.
  • Quando si invoca l'attenuazione delle esigenze cautelari per il decorso del tempo, è necessario dimostrare concretamente la cessazione della pericolosità o la mancanza di comportamenti successivi: semplici argomentazioni temporali non sono in genere sufficienti se il giudice di merito ha riscontrato fatti recenti.
  • Per ottenere l'accoglimento in Cassazione è spesso decisivo provare un travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione; mere alternative interpretative proposte dalla difesa non bastano.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va dunque valutato il rapporto costi/benefici prima di proporre ricorso quando le censure siano prevalentemente di merito.

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