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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26225/2024 del 04/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza dell'8/11/2023 della Corte di assise d'appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di rettifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti del 14/11/2022. Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di cumulo indicava come fine pena il 16/11/2039 invece della corretta data del 29/05/2036, perché il pubblico ministero avrebbe, a suo dire, erroneamente escluso i periodi di pena presofferta ai sensi dell'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Inoltre, il ricorrente affermava che l'omicidio, commesso nel giugno 1991, era anteriore ai periodi di detenzione che si chiedevano in termini di fungibilità, per cui non sussisterebbe la causa ostativa prevista dall'art. 657, comma 4, e si sarebbe dovuta formare un unico cumulo comprensivo del presofferto.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che l'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. limita il computo della custodia cautelare o della pena espiata al solo dato cronologico: vanno computati solo i periodi sofferti dopo la commissione del reato per cui si determina la pena eseguenda. In caso di reato continuato occorre scindere il reato nelle singole violazioni per individuare quali fatti sono anteriori alla detenzione senza titolo e stabilire la parte di custodia o pena inutilmente sofferta. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente formato cumuli parziali, ricomprendendo nei singoli cumuli le pene relative ai reati commessi nelle rispettive epoche, applicando il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detraendo il presofferto; perciò la data di fine pena corretta è il 29/05/2036 e non il 16/11/2039. Il ricorso è quindi infondato e rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 657, comma 4, cod. proc. pen.

    Limita il computo della custodia cautelare o della pena espiata al solo dato cronologico: sono computabili ai fini dell'esecuzione solo i periodi sofferti dopo la commissione del reato per cui si determina la pena. Impone di scindere il reato continuato nelle singole violazioni per individuare i periodi presofferti utili o inutili.

  • art. 78 cod. pen.

    È il criterio moderatore nella determinazione della parte dell'aumento per continuazione; va applicato in sede di formazione del cumulo parziale per valutare l'aliquota dell'aumento e la detrazione del presofferto.

  • art. 81 cod. pen.

    Riguarda il concorso di reati e la possibilità di riconoscere la continuazione; la sentenza ricorda che la continuazione produce effetti solo nei limiti previsti dalla legge e che in sede esecutiva i reati continuati devono essere scissi per individuare i periodi anteriori alla detenzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'affermazione delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: la condanna alle spese è stata disposta nei confronti del ricorrente.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 6072 del 24/05/2017 (Di Perna)

    Afferma che la limitazione di cui all'art. 657, comma 4, si applica anche quando il credito di pena si è formato a seguito del riconoscimento della continuazione; in tali casi occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per verificare la fungibilità dei periodi di detenzione.

  • Giurisprudenza citata - Sez. 1, n. 17503 del 13/02/2020 (Fontana)

    Conferma la correttezza della formazione di cumuli parziali quando parte delle condanne si riferisce a fatti commessi prima di un primo periodo di detenzione e altre condanne a fatti commessi successivamente; ribadisce l'applicazione del criterio moderatore e della detrazione del presofferto.

Massime di principio

  • L'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. consente di computare come presofferto solo la custodia cautelare o la pena effettivamente scontata dopo la commissione del reato per cui si esegue la pena; i periodi anteriori non sono utili.
  • Se è riconosciuta la continuazione tra reati, in sede esecutiva occorre scindere il reato continuato nelle singole violazioni per identificare quali violazioni sono anteriori alla detenzione e determinare la parte di aumento applicabile e il presofferto.
  • Il giudice dell'esecuzione può formare cumuli parziali raggruppando le pene in base alle epoche dei fatti rispetto ai periodi di detenzione, applicando il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. e detraendo il presofferto laddove dovuto.
  • Un errore nella determinazione della data di fine pena può essere corretto in sede di decisione sull'istanza di rettifica, ma l'onere probatorio grava sul ricorrente che deve dimostrare l'erroneo computo dei periodi utili.
  • La giurisprudenza costante impedisce che il riconoscimento di crediti di pena (anche derivanti dalla continuazione) produca automaticamente vantaggi per reati commessi anteriormente alla detenzione senza un'analisi della cronologia dei singoli fatti.
  • In caso di rigetto del ricorso in materia esecutiva, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

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