Cassazione Penale, Ordinanza n. 12925/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente, condannato con più decisioni definitive per reati contro il patrimonio e per resistenza a pubblico ufficiale, ha chiesto al giudice dell'esecuzione il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p. tra cinque sentenze, sostenendo che i fatti fossero unificati da omogeneità, identità del movente, dichiarazioni rese sui motivi a delinquere e, soprattutto, dallo stato di tossicodipendenza, che avrebbe rappresentato il fattore unificante dell'azione criminosa. Il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza ritenendo che i reati fossero tra loro slegati sul piano funzionale e spazio-temporale, espressione di una scelta di vita e non di un programma criminoso unitario. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione per mancata applicazione della disciplina della continuazione e per omessa valorizzazione degli elementi indicati dalla difesa, in particolare della tossicodipendenza come indice della medesima deliberazione criminosa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse motivato adeguatamente l'insussistenza del medesimo disegno criminoso, evidenziando l'assenza di elementi concreti di programmazione unitaria, la natura occasionale e contingente delle condotte e la significativa distanza temporale tra i fatti. Ha inoltre affermato che lo stato di tossicodipendenza può assumere rilievo solo come possibile indice dell'unicità del disegno criminoso in rapporto a reati ad esso collegati e dipendenti, ma non è di per sé sufficiente in mancanza degli altri elementi rivelatori. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, oltre all'annotazione ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
La continuazione richiede la sussistenza di un medesimo disegno criminoso; lo stato di tossicodipendenza può essere valorizzato solo se collegato a reati tra loro dipendenti e in presenza degli ulteriori indici rivelatori del programma unitario.
Nel procedimento esecutivo può essere richiesto il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati con sentenze diverse.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È stata dedotta la violazione di legge per asserita mancata applicazione della disciplina della continuazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È stato dedotto anche un vizio di motivazione, ritenuto però non emergente dal provvedimento impugnato.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196
È disposta l'annotazione dei dati identificativi nei provvedimenti diffusi, a tutela della riservatezza.
Massime di principio
- Lo stato di tossicodipendenza, da solo, non basta a fondare il riconoscimento della continuazione: può rilevare solo come elemento sintomatico dell'unicità del disegno criminoso quando i reati siano collegati e dipendenti da quella condizione e vi siano ulteriori indici convergenti.
- Per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva occorre l'accertamento di un programma criminoso unitario desumibile da elementi concreti; in mancanza, la pluralità di fatti commessi in tempi e contesti diversi depone per una serie di condotte occasionali e non per un medesimo disegno.
- In cassazione è inammissibile la censura che si risolva nella richiesta di una diversa lettura del materiale valutativo compiuta dal giudice di merito o dell'esecuzione, se la motivazione impugnata è congrua e non presenta vizi logicamente percepibili.
- La mera omogeneità dei reati o l'allegazione di un identico movente non sono sufficienti, di per sé, a dimostrare la continuazione se non sono accompagnate da specifici elementi fattuali che attestino la preventiva ideazione unitaria.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esimenti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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