Cassazione Civile, Ordinanza n. 36440/2022 del 13/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i coniugi, proposta dalla lavoratrice nei confronti del coniuge. La Corte d'appello aveva respinto la domanda, confermando il rigetto di primo grado, per mancanza di una deduzione idonea dei caratteri della subordinazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Prima della decisione, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, dichiarando che era intervenuta una transazione tra le parti. La Corte ha però rilevato che la rinuncia era tardiva rispetto all'adunanza camerale. Ha poi verificato d'ufficio che il ricorso era stato proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., poiché la sentenza impugnata era stata pubblicata il 23 novembre 2020 e il ricorso era stato notificato il 28 settembre 2021, in un processo iniziato nel 2017 e quindi soggetto al termine semestrale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha precisato che la rinuncia era tardiva ai sensi dell'art. 390 c.p.c., perché depositata dopo la data dell'adunanza camerale, e che comunque il ricorso era inammissibile per tardività della notifica rispetto al termine semestrale dell'art. 327 c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché l'intimato non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata e la causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
La rinuncia al ricorso è inefficace ai fini del procedimento perché depositata tardivamente, dopo l'adunanza camerale.
Si applica il termine semestrale di impugnazione, in quanto il giudizio di primo grado è iniziato dopo il 4 luglio 2009; il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendone i presupposti processuali, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Viene richiamata ai fini dell'attestazione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetti nel giudizio, deve intervenire tempestivamente; se depositata dopo la trattazione camerale non impedisce la decisione.
- Quando il giudizio di primo grado è iniziato dopo il 4 luglio 2009, il ricorso per cassazione è soggetto al termine semestrale dell'art. 327 c.p.c., e la sua proposizione oltre tale termine comporta l'inammissibilità.
- Il rilievo dell'inammissibilità per tardività del ricorso può essere effettuato d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso, e ove ricorrano i presupposti di legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
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