Cassazione Penale, Ordinanza n. 37645/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, aveva assolto l'imputato da due capi e confermato la responsabilità per concorso in rapina, furto aggravato, evasione e calunnia, con riconoscimento della continuazione e rideterminazione della pena. Il ricorso per cassazione denunciava: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al concorso nella rapina, assumendo che la Corte territoriale avesse respinto le difese sull'atteggiamento remissivo dell'imputato e sull'assenza di una sua partecipazione al fatto; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle altre imputazioni, lamentando la mancanza della condizione di procedibilità per il furto e l'insussistenza di condotte idonee a integrare l'evasione; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La parte civile chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso e la conferma delle statuizioni civili con rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi generici per indeterminatezza ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché non specificamente ancorati alla motivazione della sentenza impugnata e sostanzialmente diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto il terzo motivo non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era motivato in modo non illogico e sufficiente in base agli elementi ritenuti decisivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese della parte civile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato come parametro di deduzione del vizio di motivazione.
È richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla pretesa difformità tra contestazione e decisione.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
È richiamato nei motivi di ricorso con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza.
È richiamato nel motivo relativo al concorso nel reato di rapina.
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte lo applica per qualificare i primi due motivi come generici e quindi inammissibili per indeterminatezza.
È richiamato nel terzo motivo di ricorso, senza un'autonoma elaborazione decisiva nel provvedimento.
È richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla commisurazione della pena e alle attenuanti generiche.
È richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alle circostanze attenuanti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per genericità quando non indica in modo specifico gli elementi di fatto o di diritto che sorreggono la censura e non consente al giudice di legittimità di individuare con precisione i rilievi mossi alla motivazione impugnata.
- In cassazione non è consentita una mera rilettura del compendio probatorio o una diversa valutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito; il sindacato di legittimità resta limitato al controllo della correttezza giuridica e della tenuta logica della motivazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
- Censure che ripropongono questioni già esaminate e disattese in appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione impugnata, sono destinate a essere dichiarate inammissibili in sede di legittimità.
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