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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12029/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da due istanze di rimborso presentate da un socio e legale rappresentante di una società di persone ormai cessata, con cui si chiedeva la restituzione di ILOR e IRPEF asseritamente versate in eccesso per i periodi d’imposta 1990-1992, invocando l’agevolazione del 90% prevista per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma in Sicilia orientale del 1990. Dopo un primo esito favorevole solo parziale, la lite è proseguita in appello e in cassazione, con un rinvio disposto dalla Corte di cassazione. Nel giudizio di rinvio la commissione tributaria regionale ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRPEF, ritenendo dimostrato che la società non aveva beneficiato di contributi pubblici in regime de minimis e non aveva superato le soglie rilevanti. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità della sentenza e violazione di legge per essere stato il giudizio di rinvio riassunto dalla sola società già cancellata dal registro delle imprese, quindi estinta e priva di capacità e legittimazione processuale; 2) violazione del giudicato, assumendo che il rigetto della domanda di rimborso dell’IRPEF si fosse già formato e non fosse stato impugnato con appello incidentale; 3) extrapetizione, perché nel giudizio di rinvio si sarebbe dovuto discutere solo del rimborso ILOR. Il resistente ha proposto controricorso e ricorso incidentale, sostenendo che il riferimento all’IRPEF anziché all’ILOR fosse un mero errore materiale, ma chiedendo comunque la riforma della decisione per violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui aveva riconosciuto il rimborso dell’IRPEF invece dell’ILOR.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la società fosse già stata cancellata dal registro delle imprese prima dell’instaurazione del giudizio di merito e che, pertanto, mancassero capacità processuale e legittimazione a stare in giudizio della società e del soggetto che la aveva riassunta in nome e per conto della medesima come socio superstite. Ha qualificato tale vizio come originario e insanabile, rilevabile d’ufficio, tale da imporre la declaratoria che la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado. Conseguentemente ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382 c.p.c., dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi del ricorso principale e il ricorso incidentale. Ha inoltre condannato il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente le spese dei gradi di merito e del primo giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 3, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di capacità processuale della società estinta e la nullità del processo instaurato in suo nome

  • art. 110 c.p.c.

    richiamato in relazione alla successione nel processo e alla legittimazione dei successori nei casi di estinzione della parte originaria

  • art. 112 c.p.c.

    invocato sia per la censura di extrapetizione sia nel ricorso incidentale per lamentare una pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata, nel contesto delle conseguenze derivanti dall’errore processuale dedotto

  • art. 2909 c.c.

    invocato per sostenere l’esistenza di un giudicato interno/esterno sulla domanda di rimborso dell’IRPEF

  • art. 2495 c.c.

    richiamato per affermare che la cancellazione dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e la perdita della capacità di stare in giudizio

  • art. 382 c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione senza rinvio in presenza di un vizio originario insanabile del processo

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese, quando intervenuta prima dell’instaurazione del giudizio, ne comporta l’estinzione e la conseguente perdita della capacità processuale; il processo promosso o riassunto in nome della società estinta è improponibile.
  • Il difetto originario di capacità e legittimazione processuale della parte attrice o ricorrente costituisce un vizio insanabile, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, che impone la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata.
  • Se la causa non poteva essere proposta sin dall’origine per inesistenza processuale della parte, ogni ulteriore questione di merito o di rito resta assorbita, compresi i motivi fondati su giudicato, ultrapetizione o errore nella qualificazione della domanda.
  • La legittimazione dei soci della società estinta nei rapporti tributari non sana retroattivamente l’inesistenza processuale della società cancellata, quando il giudizio sia stato introdotto o riassunto spendendo ancora il nome della società estinta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioPartecipazioni sociali
RamiProcesso civileTributiSocietario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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