Cassazione Civile, Ordinanza n. 08162/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La lite nasce da una denunzia di nuova opera proposta da una proprietaria confinante contro una società che stava realizzando un fabbricato. La ricorrente sosteneva che l’opera avrebbe leso diritti di veduta e una servitù di passaggio, ottenendo inizialmente la sospensione dei lavori. Nel giudizio di merito la società domandava in via riconvenzionale l’eliminazione delle vedute del fondo avversario, asseritamente poste a distanza illegale, e il risarcimento dei danni derivati dalla sospensione dei lavori. Il Tribunale accoglieva in parte le ragioni della società, ma la Corte d’appello rigettava la domanda risarcitoria ritenendo non imputabile alla controparte la mancata prosecuzione dei lavori, poiché al momento del provvedimento giudiziario i lavori erano già sospesi per atto amministrativo e la proprietaria aveva poi chiesto la cessazione della materia del contendere. In cassazione la società deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe trascurato circostanze decisive, tra cui l’esposto-diffida della controparte, la sua continua opposizione alla ripresa dei lavori, l’istanza di esecuzione forzata dell’ordinanza di sospensione e la legittimità della concessione edilizia originaria; 2) violazione dell’art. 1171 c.c., sostenendo che il risarcimento doveva essere riconosciuto perché la sospensione dell’opera si era poi rivelata infondata e ingiusta; 3) violazione delle norme sulle spese processuali e sui parametri professionali per la compensazione parziale delle spese e per la liquidazione ritenuta insufficiente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare fatti decisivi già dedotti nei giudizi di merito e idonei a incidere sulla valutazione dell’imputabilità della sospensione dei lavori e, quindi, sulla domanda risarcitoria. In particolare, non erano state considerate la condotta di opposizione alla ripresa dei lavori, l’iniziativa volta all’esecuzione forzata dell’ordinanza di sospensione, il ruolo della controparte nella vicenda amministrativa e la già accertata legittimità della prima concessione edilizia. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà riesaminare la domanda di condanna generica al risarcimento dei danni da sospensione dei lavori alla luce di tutti i fatti rilevanti, e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente di censurare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; la Corte rileva che il giudice di merito deve valutare tutti i fatti potenzialmente decisivi dedotti nel processo.
Viene richiamato dalla ricorrente come base del risarcimento collegato alla sospensione dell’opera, che sarebbe dovuta se la sospensione si fosse rivelata infondata e ingiusta.
La responsabilità per l’esecuzione di una misura cautelare, ove successivamente sia accertata l’inesistenza del diritto tutelato, può configurarsi in capo al procedente quando abbia agito senza normale prudenza.
È invocato insieme all’art. 91 c.p.c. nel motivo sulle spese, quale parametro di correttezza processuale e soccombenza.
È richiamato con riguardo alla regolazione delle spese in base al principio di soccombenza.
È richiamato con riferimento alla liquidazione delle tariffe professionali per il giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Nel giudizio di responsabilità o di risarcimento conseguente alla sospensione di lavori disposta in sede cautelare o interinale, il giudice di merito deve esaminare tutte le circostanze fattuali dedotte e potenzialmente decisive per stabilire se la sospensione sia imputabile alla parte che l’ha provocata o perseguita.
- L’omesso esame di fatti storici decisivi, specificamente allegati e discussi, integra il vizio denunciabile in cassazione quando tali fatti avrebbero potuto condurre a una decisione diversa sulla responsabilità o sul risarcimento.
- La responsabilità per il danno derivante dall’esecuzione di una misura cautelare successivamente rivelatasi infondata può essere affermata in capo al procedente ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.c., quando egli abbia agito senza la normale prudenza.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il giudice deve correlare la regolazione delle spese all’effettivo esito della lite e applicare correttamente i parametri normativi e tariffari pertinenti.
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