Cassazione Penale, Ordinanza n. 24411/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando di fatto la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio in forma lieve. Deduceva la nullità delle dichiarazioni accusatorie rese dalla madre e dal convivente della madre, sostenendo che tali dichiarazioni, una volta espunte, lasciassero insussistenti o comunque insufficienti gli elementi probatori posti a base della condanna. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che i prossimi congiunti devono deporre nei casi previsti dall'art. 199 c.p.p. e che, comunque, la scelta del rito abbreviato comporta acquiescenza tacita agli atti e sanatoria delle nullità deducibili, salvo le nullità assolute, non ricorrenti nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello, relativa alla fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti
i prossimi congiunti devono deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza, oppure quando essi stessi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato
la scelta del rito abbreviato integra acquiescenza tacita agli atti e comporta sanatoria delle nullità deducibili
le nullità assolute sono insanabili e costituiscono l'unico limite alla sanatoria tacita richiamata dalla Corte
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata per il principio secondo cui la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi sia colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese dai prossimi congiunti sono utilizzabili quando ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 199 c.p.p., in particolare se il dichiarante ha presentato denuncia, querela o istanza, ovvero se egli o un suo prossimo congiunto è persona offesa dal reato.
- La scelta del rito abbreviato comporta acquiescenza tacita rispetto agli atti e alle eventuali nullità deducibili, con conseguente preclusione a sollevarle in sede di impugnazione, salvo il caso di nullità assolute e insanabili.
- In cassazione, la denuncia di nullità non è sufficiente se la nullità risulta sanata per acquiescenza tacita o se non si tratta di nullità assoluta.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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