Cassazione Penale, Sentenza n. 23621/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato in parte la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze affinché ridetermini la pena conformemente al principio del divieto di reformatio in peius e alla normativa richiamata. Ha inoltre dichiarato irrevocabile la sentenza in ordine alla responsabilità per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale (capo b).
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del divieto di reformatio in peius e vizi di motivazione relativamente alla determinazione della pena. Il ricorrente ha contestato che, pur avendo la Corte d'appello dichiarato "non doversi procedere" per il delitto di tentato furto (per mancanza della condizione di procedibilità/querela), non ha diminuito la pena complessiva originariamente inflitta dal Tribunale in relazione ai reati in continuazione, mantenendo la pena a sei mesi senza applicare i criteri dell'art. 133 c.p.
Norme richiamate
comma 4 (riduzione della pena in caso di proscioglimento per taluno dei reati in continuazione) e principio generale sul divieto di reformatio in peius
È stato interpretato nel senso che, quando in appello si proscioglie l'imputato per uno dei reati unificati dalla continuazione, il giudice d'appello deve ridurre la pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado per evitare un peggioramento della posizione del reo (divieto di reformatio in peius).
art. 606, comma 1, lett. b) e e)
motivi di ricorso per cassazione relativi a vizi di motivazione e applicazione della legge
Fornisce le fattispecie di ammissibilità del ricorso per cassazione invocate (vizi di motivazione e violazione di norme processuali/sostanziali).
La Corte richiama che la determinazione della pena deve seguire i criteri previsti da questo articolo (criteri per la determinazione della pena), e che la mancata osservanza di tali criteri nella fissazione della pena concreta può rendere necessaria la rideterminazione.
art. 624, comma 2, cod. proc. pen.
Applicato per dichiarare l'irrevocabilità della sentenza quanto alla responsabilità per il reato residuo (resistenza a pubblico ufficiale), ossia la parte della decisione non interessata dall'annullamento.
Massime di principio
- Se il giudice d'appello proscioglie l'imputato per uno dei reati che erano stati valutati in continuazione con altri, deve ridurre la pena complessiva rispetto a quella inflitta in primo grado per rispettare il divieto di reformatio in peius.
- La determinazione della pena deve sempre rispettare i criteri dell'art. 133 c.p.; aumenti o mantenimenti significativi della pena vanno motivati secondo quei criteri.
- La cassazione può annullare la decisione limitatamente alla determinazione della pena e rinviare ad altra sezione per la rideterminazione, lasciando irrevocabile la parte di responsabilità non toccata dall'annullamento.
- Le censure di vizi di motivazione e violazione delle norme sul procedimento di calcolo della pena sono idonee a ottenere l'annullamento parziale quando dall'istruttoria emerge un rischio di peggioramento illegittimo per l'imputato.
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