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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33733/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 21/03/2025 che aveva parzialmente riformato l'ordinanza del GIP del 31/01/2025 sostituendo la custodia cautelare con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva mancanza e manifesta illogicita' della motivazione e travisamento del fatto in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di estorsione (art. 629 c.p. in concorso, art. 110 c.p.), rilevando in particolare: assenza di dichiarazioni spontanee a suo carico; mancata prova della riconducibilita' al Luppino delle societa' Aurora e Amber Lav cui risultavano i bonifici; ruolo meramente mediatorio richiesto dalla parte offesa Bolpagni e indicazione del nipote Gaglio come mediatore; inesistenza di prove che la somma di 60.000 euro fosse stata versata al ricorrente; inesistenza di minacce attribuibili al Luppino; e la censura che l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.) avrebbe travolto l'impostazione accusatoria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Brescia adeguata e priva dei vizi denunciati, richiamando le dichiarazioni della parte offesa Bolpagni (che descriveva pressioni estorsive da Medici e successive pressioni del Gaglio, oltre all'intervento del Luppino come riferimento per gli esecutori e principale creditore delle somme), la conferma parziale delle dichiarazioni da parte del testimone Olivari, e la valutazione che le discrasie formali tra le versioni non intaccano i passaggi essenziali della vicenda. Ha escluso la possibilita' di riesame in questa sede delle diverse letture probatorie proposte dal ricorrente. Per tali ragioni ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto, in via equitativa e richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000, il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Uso della norma sul concorso di persone per inquadrare la partecipazione plurima nel reato contestato

  • art. 629 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di estorsione, ossia il fatto principale contestato al ricorrente

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante cd. metodo mafioso: il Tribunale ha escluso la sussistenza dei gravi indizi rispetto a questa aggravante

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede la condanna alle spese processuali in caso di ricorso per cassazione manifestamente infondato

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000 n.186

    Richiamata in relazione alla possibilita' di liquidare, in via equitativa, una somma a favore della cassa delle ammende in assenza di colpa grave del ricorrente

Massime di principio

  • La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare e' un giudizio di fatto e prudenziale: la Cassazione non rientra nel merito probatorio se la motivazione del giudice di merito e' logica e coerente.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, se corroborate da elementi o da altre testimonianze, possono costituire base sufficiente per ritenere sussistenti i gravi indizi; discrepanze su dettagli non necessariamente inficiano l'attendibilita' complessiva.
  • L'attribuzione di somme trasferite a societa' riconducibili o ritenute riconducibili al soggetto indagato puo' essere valutata come elemento indiziario anche se i bonifici non risultano intestati direttamente al privato; per ribaltare tale valutazione occorre fornire prova contraria forte e specifica.
  • La censura in Cassazione deve mirare a vizi di diritto o a palese illogicita' della motivazione; una semplice diversa lettura degli elementi probatori e' inammissibile.
  • L'esclusione di un'aggravante (es. metodo mafioso) non comporta automaticamente l'annullamento di tutta l'impostazione accusatoria se permangono gravi indizi per il reato base.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono comportare sanzioni economiche: oltre alle spese processuali, e' possibile l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende quando previsto e motivato.

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