Cassazione Penale, Ordinanza n. 34238/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che, pur riducendo la pena, aveva confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In sostanza, contestava sia la quantificazione della pena sia la valutazione negativa sulla sua personalità e sulla sua posizione, invocando anche lo stato di tossicodipendenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e comunque aspecifiche, perché riproduttive di questioni già esaminate dalla Corte territoriale. Ha osservato che la Corte d'appello aveva ridotto la pena base al minimo edittale per il reato più grave e aveva applicato aumenti molto contenuti ex art. 81, comma 2, c.p. per le ulteriori violazioni dell'art. 75 d.lgs. 159/2011. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, fondato sulla valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p., in particolare sui numerosi precedenti penali specifici e sulla conseguente elevata pericolosità dell'imputato, senza che lo stato di tossicodipendenza imponesse un diverso esito. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato per giustificare l'aumento di pena per le ulteriori violazioni unificate sotto il vincolo della continuazione
indicato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena e nella valutazione delle attenuanti generiche
art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011
norma violata per le ulteriori sette condotte considerate in continuazione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa
richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla misura della pena quando essa sia motivata, anche sinteticamente, con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. e non risulti arbitraria o illogica.
- La doglianza sull'eccessività della pena è inammissibile se si risolve nella riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifici vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato su precedenti penali numerosi e specifici, considerati indice di elevata pericolosità, anche in presenza di uno stato di tossicodipendenza che, da solo, non comporta automatica concessione del beneficio.
- La determinazione della pena base al minimo edittale e l'applicazione di aumenti contenuti per le ulteriori violazioni possono escludere ogni fondatezza della censura di eccessività del trattamento sanzionatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34205/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34218/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34221/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34224/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34231/2025 del 20/10/2025
- ordinanza_penale · 20 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34232/2025 del 20/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →