Cassazione Civile, Ordinanza n. 00895/2024 del 09/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ausiliari)
La controversia
Nel corso di una procedura di espropriazione mobiliare promossa per la vendita di beni mobili pignorati, il giudice dell'esecuzione nominava un istituto vendite giudiziarie quale custode e commissionario della vendita e una casa d'aste quale ausiliaria del commissionario. Dopo la vendita di quadri e altre opere d'arte, il giudice autorizzava il commissionario a trattenere una percentuale del ricavato a titolo di compenso, precisando che tale compenso includeva anche quello dovuto alla casa d'aste ausiliaria e che era al netto delle commissioni percepite dagli acquirenti, non considerate costi a carico della procedura. La società creditrice procedente proponeva opposizione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che il giudice dell'esecuzione avesse ecceduto i propri poteri nella parte in cui consentiva all'ausiliario di trattenere anche le commissioni di vendita, e che, comunque, le norme sui compensi degli I.V.G. e dei loro ausiliari avessero natura imperativa e di ordine pubblico, sicché ogni importo percepito oltre i compensi legali dovesse essere riversato alla procedura. In cassazione deduceva, con il primo motivo, la violazione dell'art. 617 c.p.c. e dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, insistendo sulla proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi; con il secondo, la violazione degli artt. 12, 27, 29, comma 1, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109, per avere il giudice di merito ritenuto legittima la trattenuta delle somme in questione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorso per cassazione era privo dell'esposizione sommaria e sufficiente dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c. In particolare, pur trascrivendo il provvedimento impugnato, il ricorso non riportava il contenuto dell'ordinanza di vendita richiamata dal decreto opposto, contenuto ritenuto indispensabile per stabilire se il decreto fosse una mera attuazione di una precedente statuizione sulla liquidazione del compenso oppure un provvedimento autonomamente impugnabile. Tale lacuna impediva alla Corte di comprendere compiutamente la vicenda processuale e, quindi, di esaminare nel merito i motivi di ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle controricorrenti, ed è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
violazione dell'art. 617 cod. proc. civ.
richiamato come rimedio oppositivo invocato dalla parte ricorrente per contestare il provvedimento del giudice dell'esecuzione; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità per difetto di sufficiente esposizione dei fatti.
art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 170 del d.P.R. 30/05/2002, n. 115
indicato dal giudice di merito come rimedio per contestare la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
requisito della esposizione sommaria dei fatti
la sua inosservanza comporta l'inammissibilità del ricorso; l'esposizione deve rendere chiari fatti sostanziali e processuali senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo.
artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109
artt. 12, 27, 29, comma primo, e 30 del d.m. 11 febbraio 1997, n. 109
richiamati dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui i compensi dell'I.V.G. e dei suoi ausiliari sarebbero disciplinati da norme imperative e di ordine pubblico.
secondo comma dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
richiamato per il rito camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti di causa deve essere chiara, esauriente e autosufficiente: deve consentire di comprendere la controversia, le difese delle parti, lo sviluppo processuale e le ragioni della decisione impugnata senza ricorrere agli atti del fascicolo o ad altre fonti esterne.
- La mancata riproduzione, anche solo nei passaggi essenziali, del contenuto di un atto processuale o provvedimento presupposto, quando esso sia decisivo per qualificare l'atto impugnato o per stabilire il rimedio corretto, integra una lacuna espositiva idonea a rendere inammissibile il ricorso.
- Quando il provvedimento impugnato si ricollega a un precedente atto del processo che ne determina portata e natura, il ricorso deve consentire di verificare tale collegamento; in difetto non è possibile valutare la corretta individuazione del mezzo di impugnazione.
- Il requisito di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non risponde a formalismo, ma alla necessità di porre la Corte di cassazione in condizione di cogliere immediatamente il fatto sostanziale e processuale rilevante per scrutinare i motivi di ricorso.
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