Cassazione Civile, Ordinanza n. 14604/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio in cui, in appello, era stato riconosciuto il diritto di una parte privata a differenze retributive e respinta l'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente sanitario, sul presupposto della tardiva costituzione in giudizio dell'ente ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. In sede di legittimità, però, è emerso che il ricorso era stato notificato ma non depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c. Il controricorrente ha quindi chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. L'ente ricorrente ha poi depositato un atto irrituale, qualificato come controricorso, sostenendo di aver rinunciato al ricorso per mancata iscrizione a ruolo e chiedendo l'inammissibilità del controricorso avversario, ma tale atto non è stato esaminato dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il deposito del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. comporta improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio. Ha altresì affermato che la costituzione del controricorrente non sana la tardività del deposito, perché l'art. 156 c.p.c. opera per le nullità di forma e non per la violazione di termini perentori. Ha inoltre riconosciuto al controricorrente il potere di chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso, a tutela anche delle spese e per evitare una nuova proposizione dell'impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna dell'azienda sanitaria al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
il deposito del ricorso per cassazione oltre il ventesimo giorno dalla notifica determina improcedibilità, rilevabile anche d'ufficio.
avvenuto raggiungimento dello scopo
il principio di non rilevabilità della nullità per raggiungimento dello scopo riguarda le forme in senso stretto e non l'inosservanza di termini perentori.
riconosce al controricorrente, nell'ambito del potere di contraddire, la facoltà di chiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità del ricorso.
disciplina la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o improcedibilità, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
individua l'importo-base del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore versamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito del ricorso entro il termine perentorio di cui all'art. 369 c.p.c. è requisito autonomo e imprescindibile: la sua tardività determina improcedibilità, anche se il ricorso sia stato regolarmente notificato.
- La costituzione del controricorrente non sana la mancata osservanza di un termine perentorio di deposito, perché il principio del raggiungimento dello scopo opera sulle nullità formali, non sulla decadenza derivante dal superamento di un termine stabilito a pena di improcedibilità.
- L'improcedibilità del ricorso per cassazione è rilevabile d'ufficio e il controricorrente può sollecitarne la declaratoria mediante richiesta di iscrizione a ruolo, in quanto ciò rientra nel più ampio potere di difesa e tutela anche l'interesse alle spese e alla stabilità dell'effetto preclusivo dell'impugnazione.
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