Cassazione Penale, Sentenza n. 12520/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione relativo a opere edilizie abusive già oggetto di sentenza di demolizione (Pretura di Napoli 06/11/1998). Sosteneva che era stato rilasciato un permesso in sanatoria (n.15/2023) e un parere favorevole paesaggistico e che le opere erano di scarsa consistenza e in parziale difformità; deduceva violazione degli artt. 9-bis, 36 e 45 del d.P.R. 380/2001, carenza e contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti, oltre a sostenere che il giudice penale non poteva disapplicare atti amministrativi che avrebbero estinto la responsabilità penale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. In primo luogo per difetto di interesse: l'immobile era già stato acquisito al patrimonio del Comune di Ischia, per cui il ricorrente non poteva più chiedere la revoca dell'ordine di demolizione se non per procedere spontaneamente alla demolizione, circostanza non allegata. In subordine, sul merito, è stato confermato che il giudice penale/di esecuzione ha il potere-dovere di sindacare la validità sostanziale dei titoli abilitativi (inclusi quelli in sanatoria) ai fini dell'integrazione della fattispecie penale e dell'esecuzione. Si è ritenuto che la sanatoria paesaggistica ex art.167 comma 4 d.lgs. 42/2004 non fosse applicabile perché l'abuso aveva determinato creazione di volumi/superfici; l'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e non può essere rilasciata in sanatoria se non nei casi tassativi di 'abusi minori'. Ne consegue che il permesso in sanatoria, in assenza di valida autorizzazione paesaggistica, non ha efficacia sanante nemmeno sul profilo urbanistico. È altresì esclusa l'applicazione retroattiva dell'art.36-bis introdotto dal d.l.69/2024 alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore. Infine, essendo l'immobile acquisito al patrimonio comunale, qualsiasi permesso in sanatoria rilasciato successivamente è illegittimo. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di procedimento e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia)
art. 9-bis, art. 31 comma 3, art. 36, art. 45, art. 36-bis
L'art.9-bis disciplina il certificato di stato legittimo come documento formale non vincolante per l'autorità giudiziaria; l'art.31 comma 3 prevede l'acquisizione al patrimonio comunale dopo 90 giorni dalla notifica dell' ordine di demolizione; l'art.36 regola la sanatoria urbanistica ma è subordinata all'autorizzazione paesaggistica quando prevista; l'art.36-bis (introdotto dal d.l.69/2024) ha applicazione limitata e non può essere applicato retroattivamente alle istanze presentate prima della sua entrata in vigore.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)
art. 146 comma 4; art. 167 commi 4 e 5
L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo e presupposto del permesso di costruire e, salvo i casi tassativi di 'abusi minori' previsti dagli artt.167 commi 4-5, non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione dell'intervento; pertanto l'assenza di valida autorizzazione paesaggistica impedisce la sanatoria urbanistica.
d.l. n. 69/2024, conv. L. 105/2024
introduzione art. 36-bis d.P.R. 380/2001
La nuova disciplina (art.36-bis) ha ambito applicativo ristretto (interventi in parziale difformità o in assenza di SCIA nelle ipotesi previste) e non trova applicazione retroattiva alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore, salvo disposizioni transitorie che qui non sussistono.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e l'eventuale versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per l'onere di spese e il pagamento di euro 3.000,00.
art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile
Principio generale di non retroattività delle norme penali e amministrative, invocato per escludere l'applicazione retroattiva della nuova disciplina (d.l.69/2024) a istanze pregresse.
Massime di principio
- Se l'immobile è stato acquisito al patrimonio comunale a seguito dell'ordine di demolizione, il soggetto originario perde l'interesse ad impugnare la revoca dell'ordine, salvo chiedere di eseguire spontaneamente la demolizione; l'acquisizione è effetto preclusivo per istanze di sanatoria.
- Il giudice penale e il giudice dell'esecuzione possono sindacare la validità sostanziale dei titoli abilitativi (anche le sanatorie) ai fini della configurabilità del reato e dell'esecuzione: non si tratta di 'disapplicazione' ma di verifica dell'esistenza dei presupposti estintivi.
- La sanatoria urbanistica (art.36 d.P.R.380/2001) è subordinata all'esistenza di una valida autorizzazione paesaggistica quando l'intervento ricade in area vincolata; la 'sanatoria paesaggistica' è limitata ai casi tassativi previsti dal d.lgs.42/2004 (art.167 commi 4-5).
- Un permesso in sanatoria rilasciato in assenza di valida autorizzazione paesaggistica è inefficace anche sul profilo urbanistico e può essere dichiarato illegittimo dal giudice dell'esecuzione.
- Il 'certificato di stato legittimo' rilasciato ai sensi dell'art.9-bis è un documento finale di istruttoria e non ha valore vincolante erga omnes per l'autorità giudiziaria; non impedisce il sindacato sulla conformità sostanziale dell'immobile alla disciplina urbanistico-edilizia.
- Le modifiche normative recenti (es. art.36-bis d.P.R.380/2001) non si applicano retroattivamente alle istanze presentate prima della loro entrata in vigore, salvo espressa previsione transitoria.
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