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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17362/2025 del 08/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello territoriale deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al trattamento sanzionatorio. In particolare ha lamentato un contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di appello quanto alla pena inflitta. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era diretta a prospettare un asserito difetto o una palese illogicità della motivazione che non emergevano dal provvedimento impugnato e, quanto al preteso contrasto tra motivazione e dispositivo sul trattamento sanzionatorio, ha osservato che tale doglianza non era stata previamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo unico, osservando che la motivazione della Corte di appello era adeguata sia sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati di cui agli artt. 517 e 648 c.p., sia sulla congruità della pena. Ha inoltre escluso che in sede di legittimità potesse essere esaminata la doglianza sul contrasto tra motivazione e dispositivo in punto pena, poiché non risultava dedotta come motivo di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 517 c.p.

    Richiamato come una delle fattispecie per cui la Corte territoriale aveva ritenuto integrati tutti gli elementi costitutivi; la Cassazione ha ritenuto immune da censure la motivazione sul punto.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come ulteriore reato ritenuto integrato dalla sentenza di merito; la motivazione sul relativo accertamento è stata ritenuta congrua e adeguata.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La Corte lo richiama come norma che preclude in cassazione la censura non previamente dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera prospettazione di un difetto o di una illogicità della motivazione quando tali vizi non emergano dalla lettura del provvedimento impugnato.
  • La doglianza relativa al contrasto tra motivazione e dispositivo sul trattamento sanzionatorio non può essere scrutinata in cassazione se non è stata previamente proposta con specifico motivo di appello, perché la relativa omissione comporta inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Quando la sentenza di merito dà conto in modo adeguato dell'integrazione degli elementi costitutivi dei reati contestati e della congruità della pena, il ricorso per cassazione che si limiti a contestare genericamente tali profili è manifestamente infondato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniUso di atto falsoRicettazione
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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