Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27122/2021 del 06/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di comodato immobiliare avente ad oggetto una pertinenza dell'abitazione della comodante, composta da un box e da un locale adiacente. La comodante ha chiesto la cessazione anticipata del rapporto e la restituzione dei beni, assumendo che, a causa di comportamenti del comodatario ritenuti emulativi, intimidatori e comunque contrari a una convivenza civile, fossero venuti meno l'"affectio" e il rispetto reciproco che costituivano il presupposto fondamentale, benché non espresso, del godimento concesso. La corte d'appello aveva invece rigettato la domanda, ritenendo che tali condotte non incidessero sul contenuto del comodato, in quanto non previste nel testo contrattuale, e aveva qualificato il rapporto come comodato a termine, sciogliibile solo nei casi previsti dal codice civile. Con il ricorso per cassazione la comodante ha denunciato: violazione e falsa applicazione degli artt. 1804, 1176, 1375 c.c., 244 c.p.c. e degli artt. 2 e 24 Cost.; violazione dell'art. 112 c.p.c.; erronea esclusione della rilevanza probatoria dei capitoli di prova testimoniali; mancato esame della dedotta presupposizione; omessa considerazione della possibile violazione della buona fede oggettiva e correttezza nell'esecuzione del contratto. Ha inoltre lamentato che la corte di merito avesse impedito la prova degli inadempimenti allegati, ritenendoli ininfluenti e generici.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente valutato la possibile rilevanza, ai fini della persistenza del vincolo contrattuale, dei fatti allegati dalla comodante: da un lato sotto il profilo della presupposizione, cioè come presupposto oggettivo ed esterno del contratto, la cui mancanza può giustificare il recesso; dall'altro sotto il profilo della violazione della buona fede oggettiva e correttezza ex art. 1375 c.c., che opera come criterio di integrazione del comportamento dovuto indipendentemente dal testo espresso del contratto. La Corte ha anche ricordato che il mancato esame di un mezzo istruttorio può tradursi in vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della decisione l'inosservanza dell'onere probatorio, pur a fronte dell'offerta di prova della parte. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia facendo applicazione di tali principi e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1804 c.c.

    richiamato dalla corte di merito per affermare che nel comodato a termine lo scioglimento anticipato è consentito solo nei casi previsti dalla legge

  • art. 1809 c.c.

    indicato dalla corte di merito tra le ipotesi di cessazione del comodato a termine

  • art. 1811 c.c.

    indicato dalla corte di merito tra le ipotesi di cessazione del comodato a termine

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza dell'adempimento e della condotta contrattuale

  • art. 1375 c.c.

    utilizzato per affermare che l'esecuzione del contratto deve essere improntata a buona fede oggettiva e correttezza, indipendentemente dalle clausole espresse

  • art. 244 c.p.c.

    invocato nel motivo relativo all'ammissibilità della prova testimoniale

  • art. 2 Cost.

    richiamato come fondamento del dovere di solidarietà e della buona fede oggettiva nei rapporti contrattuali

  • art. 24 Cost.

    richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa e alla dedotta impossibilità di fornire la prova

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia e/o alterazione del thema decidendum

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e n. 4 del primo comma; n. 10 co. 3 nel testo riportato

    norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al principio sull'onere della prova e agli effetti della mancata ammissione di mezzi istruttori

  • art. 1372 c.c.

    evocato nel passaggio sulla causa concreta e sulla funzione del contratto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato quale regola di interpretazione del contratto secondo buona fede

  • art. 1337 c.c.

    citato insieme alle altre norme sulla buona fede come regola di comportamento nelle trattative

  • art. 1358 c.c.

    citato come espressione della buona fede oggettiva nel rapporto obbligatorio

  • art. 1460 c.c.

    citato come ulteriore norma che esprime la rilevanza della buona fede nel rapporto obbligatorio

  • art. 1374 c.c.

    richiamato per distinguere l'integrazione del contratto per buona fede da quella eteronoma suppletiva

  • art. 1339 c.c.

    richiamato per distinguere l'integrazione del contratto per buona fede da quella cogente

  • art. 1256 c.c.

    richiamato nel confronto con l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta, esclusa come schema pertinente alla presupposizione

  • art. 1463 c.c.

    richiamato nel confronto con l'impossibilità sopravvenuta, distinta dalla presupposizione

Massime di principio

  • La presupposizione ricorre quando una circostanza esterna al contratto, pur non dedotta come condizione espressa, sia assunta dalle parti come presupposto oggettivo e determinante della conservazione del vincolo; il suo venir meno può legittimare il recesso o la richiesta di accertamento giudiziale della cessazione del rapporto.
  • La presupposizione non coincide con la causa concreta del contratto né con i risultati dovuti: se il fatto incide sulla funzione economico-pratica del negozio, il tema è quello della causa o dell'invalidità; se invece attiene al contenuto della prestazione, il tema è quello dell'inadempimento.
  • I motivi soggettivi non rilevano di regola, salvo che siano obiettivati nel regolamento contrattuale o condivisi dalle parti e divengano parte della causa concreta; in tal caso non si parla di presupposizione ma di interesse contrattuale tutelato.
  • La buona fede oggettiva e la correttezza ex art. 1375 c.c. operano come doveri di comportamento imposti a ciascuna parte per tutta l'esecuzione del rapporto, anche oltre il dato letterale del contratto, e la loro violazione può incidere sulla validità della condotta e generare conseguenze risarcitorie.
  • Il giudice di merito non può escludere la rilevanza di prove testimoniali dedotte su fatti specifici e circostanziati se poi fonda la decisione sul mancato assolvimento dell'onere probatorio; in tale evenienza il diniego istruttorio può integrare vizio di sentenza.
  • Nel valutare la persistenza di un comodato e la possibilità di scioglimento anticipato, occorre considerare non solo le clausole espresse ma anche i presupposti oggettivi del rapporto e il rispetto dei doveri di lealtà e cooperazione che presidiano l'esecuzione del contratto.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.