Cassazione Penale, Sentenza n. 31676/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza per due motivi principali: 1) nullità assoluta degli atti di primo e secondo grado per mancata traduzione e partecipazione dell'imputato detenuto (legittimo impedimento non valutato); 2) mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. rispetto alle aggravanti, con conseguente eccesso di pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto aspecifico e privo del requisito di autosufficienza: il ricorrente non ha indicato né allegato gli atti che dimostrassero lo stato di detenzione e la conoscibilità di esso da parte dei giudici, per cui non è provato il presupposto fattuale della nullità. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato e apodittico: non sono stati esposti argomenti utili a censurare la decisione impugnata e, inoltre, la prevalenza delle attenuanti è vietata dall'art. 69, comma 4, cod. pen. quando sussistono le ipotesi dell'art. 99, comma 4 (tra cui la recidiva specifica infraquinquennale riconosciuta a carico dell'imputato). Per questi motivi il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Sottolinea il principio di autosufficienza del ricorso in Cassazione: il ricorrente deve indicare e/o allegare gli atti che intende assumere travisati, onerando di dimostrare i fatti da cui deriva la censura.
Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 (Cossu)
Giurisprudenza richiamata per precisare l'onere di autosufficienza del ricorso e la necessità di allegare gli atti utili a documentare le censure dedotte.
Sez. U., n. 7635 del 30/09/2021 (Costantino)
Stabilisce che la restrizione agli arresti domiciliari per altra causa, se documentata o comunicata al giudice, integra un impedimento legittimo che impone la traduzione dell'imputato e il rinvio dell'udienza; richiamata per il profilo della mancata comunicazione/documentazione dello stato di detenzione.
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; il ricorrente invocava la loro prevalenza per ottenere una riduzione della pena.
Vieta la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nei casi previsti dall'art. 99, comma 4; applicato per negare la pretesa valutazione favorevole quando è contestata una recidiva specifica infraquinquennale.
Individua ipotesi in cui è esclusa la prevalenza delle attenuanti generiche, tra cui la recidiva specifica infraquinquennale; la sua sussistenza ha impedito la prevalenza invocata dal ricorrente.
Norma richiamata per la pronuncia di condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende in caso di impugnazione inammissibile per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione il ricorso deve essere autosufficiente: è obbligatorio indicare e/o allegare gli atti che si assumono travisati; l'assenza di tali elementi comporta l'inammissibilità.
- Se si lamenta la mancata traduzione di un imputato detenuto, il ricorrente deve allegare documenti che provino lo stato di detenzione o dimostrare che tale stato era conoscibile dai giudici; senza questo riscontro la nullità non può essere pronunciata.
- La difesa d'ufficio non solleva automaticamente la non conoscibilità dello stato di detenzione: spetta al ricorrente documentare la circostanza e la sua comunicazione al processo.
- Le circostanze attenuanti generiche possono prevalere sulle aggravanti solo nei limiti consentiti dalla legge; se sussiste una causa ostativa prevista dall'art. 99, comma 4 (es. recidiva specifica infraquinquennale), la prevalenza è vietata.
- Gli impugnatati apodittici e privi di argomentazione sono destinati a fallire in sede di legittimità; è necessario esporre ragionamenti giuridicamente fondati e provare i fatti rilevanti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende quando si ravvisino profili di colpa nella determinazione dell'impugnazione.
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