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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36154/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela fallimentare)

La controversia

La controversia nasce da una domanda della curatela fallimentare volta ad accertare che il convenuto occupasse senza titolo un alloggio di proprietà della massa, con richiesta di rilascio immediato e risarcimento del danno. Il convenuto aveva resistito deducendo che l'immobile apparteneva alla moglie, e aveva chiamato in garanzia un terzo venditore del bene/terreno. Il Tribunale aveva accolto la domanda della curatela. In appello, il gravame principale del convenuto era stato dichiarato improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo; era stato poi rigettato anche l'appello incidentale della curatela sul danno da occupazione. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sul termine e sulle modalità di costituzione dell'appellante e sull'iscrizione a ruolo in presenza di più parti appellate, sostenendo che: 1) la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto tardiva la costituzione, senza considerare le peculiarità del processo telematico e omettendo di esaminare fatti decisivi; 2) la Corte aveva erroneamente ritenuto sussistente un litisconsorzio processuale anche nei confronti del terzo chiamato in garanzia, mentre costui sarebbe stato soltanto destinatario di litis denuntiatio ai sensi dell'art. 332 c.p.c., sicché la tempestività dell'iscrizione a ruolo non avrebbe dovuto essere valutata rispetto alla sua notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva motivato correttamente: l'iscrizione a ruolo era avvenuta con modalità cartacee e non telematiche, per cui il richiamo al processo telematico era irrilevante; inoltre ciò che rileva è la tempestiva iscrizione a ruolo, non eventuali disguidi nella conoscibilità dell'atto da parte dei destinatari. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, affermando che, quando il gravame investe la domanda principale e vi è una chiamata in garanzia, si determina una situazione di pregiudiziale dipendenza tra causa principale e causa di garanzia, con litisconsorzio processuale e applicazione dell'art. 331 c.p.c. In ogni caso, anche se si trattasse di causa scindibile e di semplice litis denuntiatio ex art. 332 c.p.c., vale comunque il principio della tempestiva iscrizione a ruolo anche rispetto al soggetto notificato solo a fini di denuntiatio. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di improcedibilità dell'appello principale e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 347 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per censurare la disciplina della costituzione dell'appellante e dell'iscrizione a ruolo in appello

  • art. 348, comma 1, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente come norma violata in tema di tempestiva costituzione in appello

  • art. 165, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla costituzione e iscrizione della causa a ruolo

  • art. 350, comma 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate sullo svolgimento dell'appello

  • art. 166, commi 1 e 2, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tardività della costituzione

  • art. 106 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente con riferimento alla chiamata in garanzia

  • art. 269 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente nella formulazione della censura processuale

  • art. 331 c.p.c.

    la Corte lo ha ritenuto applicabile quando il gravame investe la domanda principale e la causa di garanzia è pregiudizialmente dipendente, integrando litisconsorzio processuale

  • art. 332 c.p.c.

    la Corte ha affermato che anche nell'ipotesi di cause scindibili e di semplice litis denuntiatio resta ferma l'esigenza di tempestiva iscrizione a ruolo

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    norma di collegamento per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Nell'appello, la tempestiva iscrizione a ruolo è requisito decisivo ai fini dell'ammissibilità/procedibilità del gravame; la sua tardività comporta improcedibilità, e non assumono rilievo decisivo eventuali disguidi nella percezione immediata dell'atto da parte delle controparti.
  • Quando il gravame investe la domanda principale e nel processo è stata svolta una chiamata in garanzia con rapporto di dipendenza pregiudiziale, si configura un litisconsorzio processuale e trova applicazione la disciplina dell'art. 331 c.p.c. come per le cause inscindibili.
  • Anche nelle ipotesi di cause scindibili e di litis denuntiatio verso il terzo chiamato, il termine per l'iscrizione a ruolo va comunque rispettato nei confronti di tutti i soggetti cui l'atto d'appello è notificato.
  • La violazione delle norme sulla costituzione in appello non può essere superata invocando astrattamente il processo telematico quando, in concreto, l'iscrizione a ruolo è avvenuta in forma cartacea e il regime applicabile è quello ordinario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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