Cassazione Penale, Sentenza n. 46043/2023 del 15/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 14/4/2023 che ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenze del 3/12/2004 (Tribunale di Savona), 14/11/2007 (Corte d'appello di Genova) e 17/1/2013 (Tribunale di Messina). I motivi di ricorso deducono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la decisione, sostenendo che il Tribunale di Cuneo abbia oltrepassato i termini dell'accordo disporre la revoca; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver revocato la sospensione senza verificare che eventuali cause ostative fossero state conosciute dai precedenti giudici, senza acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi e senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (n.17781/2005, Diop) affermando che la sentenza di patteggiamento, essendo equiparata a sentenza di condanna, è idonea a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. comma 1 n.1. Poiché la revoca è stata operata per il superamento dei limiti di pena, non era necessario acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi né svolgere ulteriori accertamenti; la motivazione data è considerata adeguata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 31/10/2023.
Norme richiamate
Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena concordata è stata utilizzata come base per la nuova condanna e per la revoca della sospensione condizionale.
art. 168 cod. pen., comma 1 n.1
La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento integri titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi di questa disposizione.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 (Diop)
Precedente delle Sezioni Unite che afferma l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna e la sua idoneità quale titolo per la revoca della sospensione condizionale.
Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n.186
Richiamata per escludere ragioni di esonero rispetto all'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è assimilata a sentenza di condanna e può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.
- Se la revoca della sospensione è motivata dal superamento dei limiti di pena, il giudice non è tenuto ad acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi né a dimostrare che i precedenti giudici conoscessero eventuali cause ostative; la motivazione può limitarsi a richiamare il superamento dei limiti di pena.
- L'accordo di patteggiamento non impedisce in sé che venga valutata la revoca di benefici processuali precedenti se la nuova pena concordata legittima tale revoca.
- Un ricorso per cassazione basato su argomentazioni generiche o manifestamente infondate può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Per contrastare efficacemente una revoca di sospensione condizionale è necessario dimostrare specifiche e concrete irregolarità procedurali o di diritto, oppure che la sentenza di patteggiamento non sia idonea a costituire titolo per la revoca.
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