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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46043/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza del Tribunale di Cuneo del 14/4/2023 che ha applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ha revocato la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenze del 3/12/2004 (Tribunale di Savona), 14/11/2007 (Corte d'appello di Genova) e 17/1/2013 (Tribunale di Messina). I motivi di ricorso deducono: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la decisione, sostenendo che il Tribunale di Cuneo abbia oltrepassato i termini dell'accordo disporre la revoca; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per aver revocato la sospensione senza verificare che eventuali cause ostative fossero state conosciute dai precedenti giudici, senza acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (n.17781/2005, Diop) affermando che la sentenza di patteggiamento, essendo equiparata a sentenza di condanna, è idonea a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p. comma 1 n.1. Poiché la revoca è stata operata per il superamento dei limiti di pena, non era necessario acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi né svolgere ulteriori accertamenti; la motivazione data è considerata adeguata. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Decisione resa il 31/10/2023.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il patteggiamento; la sentenza di applicazione della pena concordata è stata utilizzata come base per la nuova condanna e per la revoca della sospensione condizionale.

  • art. 168 cod. pen., comma 1 n.1

    La Corte ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento integri titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale della pena ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di irrogare una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005 (Diop)

    Precedente delle Sezioni Unite che afferma l'equiparazione della sentenza di patteggiamento a sentenza di condanna e la sua idoneità quale titolo per la revoca della sospensione condizionale.

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000 n.186

    Richiamata per escludere ragioni di esonero rispetto all'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) è assimilata a sentenza di condanna e può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168 c.p.
  • Se la revoca della sospensione è motivata dal superamento dei limiti di pena, il giudice non è tenuto ad acquisire i fascicoli dei precedenti giudizi né a dimostrare che i precedenti giudici conoscessero eventuali cause ostative; la motivazione può limitarsi a richiamare il superamento dei limiti di pena.
  • L'accordo di patteggiamento non impedisce in sé che venga valutata la revoca di benefici processuali precedenti se la nuova pena concordata legittima tale revoca.
  • Un ricorso per cassazione basato su argomentazioni generiche o manifestamente infondate può essere dichiarato inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • Per contrastare efficacemente una revoca di sospensione condizionale è necessario dimostrare specifiche e concrete irregolarità procedurali o di diritto, oppure che la sentenza di patteggiamento non sia idonea a costituire titolo per la revoca.

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