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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34667/2025 del 23/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva definito il gravame con concordato sulla pena ai sensi degli artt. 599-bis e 602, comma 1-bis, c.p.p., riformando la sentenza di primo grado solo sul trattamento sanzionatorio e riconoscendo le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. L’imputato ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., perché la Corte territoriale avrebbe aggravato il trattamento sanzionatorio in relazione alla pena pecuniaria irrogata in primo grado; 2) irrogazione di una pena pecuniaria illegale, poiché la pena concordata e applicata in appello sarebbe stata superiore a quella di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che il concordato sulla pena comporta una preclusione processuale che impedisce di dedurre in cassazione questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d’ufficio, e che nel caso concreto non vi era violazione del divieto di reformatio in peius perché la pena complessiva, dopo il ragguaglio ex art. 135 c.p., non risultava superiore a quella di primo grado. Ha inoltre escluso che si trattasse di pena illegale, qualificando la doglianza come violazione di una regola processuale e non come pena fuori dal sistema sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., ritenendo che fosse stato proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Ha affermato che, nel rito del concordato in appello sulla pena, la rinuncia ai motivi e l'accordo sanzionatorio precludono la deducibilità in cassazione delle questioni devolute e rinunciate. Ha inoltre escluso sia la violazione del divieto di reformatio in peius sia la configurabilità di una pena illegale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello sulla pena, con rinuncia ad alcuni motivi, determina una preclusione processuale che limita la cognizione del giudice di appello e impedisce di devolvere in cassazione questioni rinunciate.

  • art. 602, comma 1-bis, c.p.p.

    La Corte di appello può definire il giudizio in camera di consiglio anche quando le parti concordino sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e sulla pena da irrogare.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel caso concreto la Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    È richiamato quale parametro del divieto di reformatio in peius, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi sia stata violazione di tale divieto.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.

    La doglianza è ricondotta a una violazione di legge penale/processuale, ma la Corte afferma che, nel contesto del concordato sulla pena, non è comunque scrutinabile nei termini prospettati.

  • art. 135 c.p.

    È usato per il ragguaglio tra pena detentiva e pena pecuniaria al fine di verificare se la pena complessiva risultasse superiore a quella di primo grado.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente di dichiarare inammissibile il ricorso proposto fuori dei casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento definito con concordato in appello sulla pena, la rinuncia ai motivi di impugnazione e l'accordo sulla sanzione producono una preclusione processuale che si estende anche al giudizio di legittimità, impedendo di far valere in cassazione questioni oggetto di rinuncia, anche se rilevabili d'ufficio.
  • Non viola il divieto di reformatio in peius la decisione di appello che riduca la pena detentiva e aumenti la pena pecuniaria, purché, all'esito del ragguaglio ex art. 135 c.p., la pena complessiva non risulti superiore a quella inflitta in primo grado.
  • Ai fini della deduzione della "pena illegale", non basta denunciare la violazione di una regola processuale nella determinazione del trattamento sanzionatorio: pena illegale è solo quella che esce dal perimetro edittale astrattamente previsto dalla legge per il reato.
  • Il concordato sulla pena è compatibile con una limitazione incisiva della facoltà di impugnazione, perché il potere dispositivo delle parti incide non solo sul giudizio di appello ma anche sui successivi rimedi di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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