Cassazione Civile, Ordinanza n. 18162/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004 con cui venivano contestati a un contribuente, da un lato, una plusvalenza non dichiarata per euro 87.257,86 e, dall’altro, la cessione di merci senza emissione della documentazione fiscale per euro 360.041,79, con ricadute su IRPEF, IRAP e IVA. La Commissione tributaria regionale aveva accolto solo parzialmente gli appelli delle parti, ma la motivazione della decisione risultava estremamente sintetica: dopo un sommario riassunto delle questioni, la CTR si limitava ad affermare che il ricorso riunito veniva accolto parzialmente e a fissare in euro 185.000,00 l’importo a carico del contribuente ai fini IVA e IRAP, "fermo il resto di cui sopra". Il contribuente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi; il primo denunciava la nullità della sentenza di appello per mancanza dei requisiti essenziali e, in particolare, per assenza di una motivazione comprensibile. L’Agenzia delle entrate resisteva e proponeva a sua volta ricorso incidentale, con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 1, comma 2, e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per motivazione apparente o omessa della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati sia il primo motivo del ricorso principale sia il ricorso incidentale dell’Agenzia, entrambi incentrati sul vizio di motivazione della sentenza della CTR. Ha applicato il principio secondo cui la motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di percepire il fondamento della decisione e non rende conoscibile il ragionamento decisorio. Nel caso concreto, la motivazione della CTR è stata giudicata non comprensibile e comunque inidonea a far conoscere il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza è quindi stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Tutti gli altri motivi del ricorso principale sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di motivazione apparente o omessa integra un error in procedendo deducibile in cassazione come nullità della sentenza.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
La motivazione deve consentire di conoscere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario trovano applicazione le regole processuali civili compatibili, incluse quelle sulla motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve essere sorretta da motivazione, la cui mancanza o apparenza determina nullità.
La memoria è stata depositata dal ricorrente nel procedimento camerale di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il testo, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione né il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice.
- Nel giudizio tributario la sentenza deve esporre in modo intelligibile le ragioni della decisione; formule meramente riassuntive o apodittiche non sono sufficienti a superare il controllo di legittimità.
- Quando il vizio investe la motivazione della sentenza impugnata, la Corte di cassazione può accogliere il motivo, cassare la decisione e rinviare al giudice di merito per nuovo esame.
- L’accertamento della motivazione apparente costituisce un error in procedendo ed è quindi censurabile come nullità della sentenza.
- Se il motivo accolto attiene alla struttura motivazionale della decisione, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18004/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18005/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18006/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18007/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18008/2022 del 06/06/2022
- ordinanza_civile · 6 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18009/2022 del 06/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →