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Sentenza

Sentenza del 23/11/2021 n. 36093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per maggiori IRES e IRAP relativi al 2007: l'Agenzia aveva ricostruito una plusvalenza ritenendo che il corrispettivo dichiarato dalla ricorrente per la cessione di una partecipazione (Euro 28,23/azione) fosse sottostimato rispetto al cosiddetto valore normale ( Euro 61,00/azione). Il valore normale era stato determinato dall'Ufficio prendendo a riferimento il prezzo pagato lo stesso giorno per il pacchetto di controllo (Euro 76,26/azione) diminuito del 25% quale presunto premio di maggioranza. F. contestava l'applicazione del criterio del valore normale e dell'antieconomicità, il disconoscimento delle scritture contabili basato su un unico indizio e la mancata valutazione di prove e documenti che giustificavano la differenza di prezzo (rapporti conflittuali tra soci, tempistiche per fruire di regimi agevolativi, comparables di mercato).

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso di F. S.p.A. confermando la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate. La Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici e sullo scostamento rispetto al valore normale, ritenendo che la notevole differenza di prezzo tra le cessioni avvenute lo stesso giorno verso lo stesso acquirente costituisse un indizio grave e preciso. La decisione ha quindi confermato l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che non ha fornito spiegazioni e documentazione probatoria ritenute sufficienti per giustificare l'antieconomicità apparente dell'operazione. Ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio di legittimità, liquidate in Euro 18.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 (T.U.I.R.)

    Il criterio del "valore normale" previsto dall'art. 9 può essere utilizzato come parametro probatorio per sorreggere una presunzione semplice circa la difformità del corrispettivo dichiarato; lo scostamento dal valore normale assume rilievo indiziario ai fini dell'antieconomicità dell'operazione e giustifica l'accertamento, ferma la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7 (menzionato)

    Richiamato nel dibattito sul transfer pricing infragruppo; la Corte ha osservato che l'interpretazione autentica successiva non incide sulla portata logico-giuridica dell'art. 9 come parametro indiziario.

  • D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 2

    la disposizione di cui all'art. 110, comma 7, T.U.I.R. non si applica per le operazioni "tra imprese residenti o localizzate sul territorio dello Stato"

    La norma di interpretazione autentica esclude l'applicazione dell'art. 110, comma 7, al trasfer pricing interno; tuttavia la Corte ha ritenuto che ciò non limiti la funzione indiziaria dell'art. 9 nel valutare la congruità dei prezzi anche in operazioni infragruppo interne.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, art. 39

    Richiamato nella contestazione relativa al disconoscimento delle scritture contabili; la Corte ha ritenuto legittimo il disconoscimento basato su indizi precisi e gravi, anche se fondato su un numero limitato di elementi probatori, purché adeguatamente motivati.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87 (T.U.I.R.)

    La CTR ha rilevato l'assenza del periodo di holding necessario per fruire dell'esenzione prevista dall'art. 87, asserendo che l'impossibilità di godere dell'agevolazione poteva spiegare la volontà di ridurre la base imponibile; la Corte ha ritenuto questa circostanza congruente con l'accertamento fiscale.

  • Codice di procedura civile, artt. 115, 116 e 360 c.p.c.

    La Corte ha applicato i principi sulla valutazione della prova e i limiti del sindacato in Cassazione: i giudizi di merito sull'apprezzamento delle prove sono riservati al giudice di merito; in cassazione sono penalmente rilevabili solo vizi di motivazione, omesso esame di fatto decisivo o violazioni di legge espressamente denunciate.

Massime di principio

  • Un forte scostamento del prezzo dichiarato rispetto al prezzo pagato per un pacchetto di controllo, specialmente se rilevabile nella stessa giornata e verso lo stesso acquirente, costituisce un indizio grave e preciso che può legittimare un accertamento analitico-induttivo basato sul valore normale.
  • Il criterio del valore normale (art. 9 T.U.I.R.) può essere utilizzato come parametro indiziario anche nelle operazioni infragruppo interne: l'esistenza di una norma di interpretazione autentica sull'art. 110 non esclude la portata probatoria dell'art. 9.
  • Quando l'Amministrazione fiscale fonda l'accertamento su presunzioni semplici, l'onere di fornire la prova contraria spetta al contribuente: è necessario documentare in modo adeguato e convincente le ragioni economiche dell'operazione (es. conflitti societari, motivi di opportunità temporanea, comparables di mercato, condizioni negoziali diverse tra minoranza e maggioranza).
  • La prova può essere sorretta anche da un unico indizio purché grave e preciso; la presenza di più indizi rafforza l'accertamento ma non è sempre necessaria.
  • In sede di appello il giudice del merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle prove; i motivi di cassazione che si limitano a contestare la diversa valutazione probatoria sono per lo più inammissibili salvo che non emergano omissioni o contraddizioni logiche gravi nella motivazione.
  • L'antieconomicità dell'operazione può essere utilizzata non solo per valutare costi deducibili ma anche, a titolo indiziario, per verificare la congruità di plusvalenze e prezzi di cessione di partecipazioni.

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