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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6175/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/10/2022 che ha rigettato l'appello cautelare volto a ottenere la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato è sottoposto a misura per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere e estorsione aggravata (art. 416bis.1 c.p.). Il ricorso per cassazione deduceva due motivi principali: (1) violazione di legge e carenza/contraddittorietà della motivazione per non aver valutato il "tempo silente" (distanza temporale tra i fatti e la misura) ai fini della sostituzione ai sensi dell'art. 299 c.p.p.; (2) violazione di legge e carenza di motivazione per presunta disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati ai quali era stata concessa la sostituzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato il principio secondo cui il "tempo silente" rileva nella fase di applicazione della misura (art. 274/292 c.p.p.) ma non è valutabile ai fini della revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p., dove rileva invece il tempo trascorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura e l'eventuale insorgenza di fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari. Inoltre il Tribunale del riesame ha legittimamente respinto la richiesta anche per l'omessa documentazione della effettiva disponibilità del domicilio indicato (art. 284, comma 1-ter c.p.p.). Sulla presunta disparità di trattamento, la Corte ha richiamato la regola dell'autonomia della posizione cautelare di ciascun coindagato e ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. 137/2020, art. 23, comma 8

    Disciplina la modalità di trattazione cartolare del ricorso; il procedimento è stato trattato secondo tale disposizione.

  • art. 125 c.p.p.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alle impugnazioni e motivazioni, in relazione ai vizi dedotti.

  • art. 292 c.p.p.

    Norma relativa ai criteri di applicazione della misura cautelare: la Corte ha richiamato che il giudice che emette l'ordinanza di applicazione deve valutare il "tempo silente".

  • art. 299 c.p.p.

    Norma sulla revoca o sostituzione della misura cautelare: la Corte ha stabilito che ai fini della revoca/sostituzione non è richiesta la valutazione del tempo trascorso dalla commissione del reato, bensì del tempo dall'applicazione/esecuzione della misura e di eventuali fatti sopravvenuti.

  • art. 416bis.1 c.p.

    Riferimento alla qualificazione aggravata del reato (associazione di tipo mafioso) che aggrava il quadro cautelare e costituisce contesto fattuale rilevante per la valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Prevede il requisito dell'attualità del pericolo per l'applicazione delle misure cautelari; la Corte ha sottolineato che nel momento dell'applicazione il giudice deve effettuare una valutazione prognostica che tenga conto del tempo trascorso dai fatti.

  • art. 284, comma 1-ter c.p.p.

    Stabilisce i requisiti relativi ai luoghi di esecuzione degli arresti domiciliari: la Corte ha ritenuto onere del richiedente dimostrare la concreta disponibilità del domicilio, la cui mancata dimostrazione legittima il rigetto della richiesta.

Massime di principio

  • Il "tempo silente" (intervallo tra la commissione del reato e la valutazione cautelare) assume rilievo soprattutto nella fase di prima applicazione della misura; nelle istanze di revoca o sostituzione ex art. 299 c.p.p. rileva invece il tempo decorso dall'applicazione/esecuzione della misura e la eventuale insorgenza di fatti sopravvenuti che attenuino le esigenze cautelari.
  • Chi richiede la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari deve provare la concreta disponibilità del luogo indicato (titolo di disponibilità, documentazione), poiché il tribunale del riesame non dispone di poteri istruttori e può legittimamente respingere la richiesta in mancanza di tali elementi.
  • Le posizioni cautelari dei coindagati sono autonome: l'accoglimento di una richiesta per un altro soggetto non crea un automatismo favorevole; il giudice può motivare diversamente in relazione alla personalità, al contributo alla fattispecie e ad altri profili specifici di ciascun indagato.
  • Per l'impugnazione di ordinanze 'de libertate' è necessario formulare censure non meramente ripetitive o generiche; ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni.
  • Nel valutare richieste di revoca/sostituzione la prova di fatti nuovi o sopravvenuti deve essere documentata: semplici argomentazioni discrete non sono sufficienti a mutare il quadro cautelare già formato.

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