Cassazione Civile, Ordinanza n. 35272/2021 del 18/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente impositore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento, poi rigettata dal Giudice di pace di Roma e in appello dal Tribunale di Roma. In cassazione censurava con un unico motivo la decisione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto provata la regolarità della notifica del verbale di accertamento eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., sostenendo in sostanza che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non fosse stata validamente dimostrata. La controversia ruotava quindi intorno alla corretta produzione documentale della notifica in caso di irreperibilità relativa del destinatario, con particolare riguardo alla raccomandata informativa e all'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza.
La decisione
La Corte ha condiviso la proposta del relatore e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto conforme a principio consolidato la decisione di merito secondo cui, nelle notificazioni ex art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa, deve essere prodotta in giudizio la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, inclusa l'allegazione dell'avviso di ricevimento o della compiuta giacenza della raccomandata informativa. Nel caso concreto, il Tribunale aveva accertato l'inoltro della raccomandata e il ritorno della cartolina con attestazione di assenza e compiuta giacenza. Nulla sulle spese per difetto di costituzione delle altre parti, e applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Per la notificazione in caso di irreperibilità relativa è necessario dare prova in giudizio del perfezionamento del procedimento notificatorio, mediante avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa, quale parte integrante della relata ai fini della verifica della conoscibilità dell'atto da parte del destinatario.
Richiamato per la gestione camerale del ricorso in presenza di manifesta inammissibilità o infondatezza, sulla base della proposta del relatore.
art. 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per la proposta del relatore in caso di manifesta inammissibilità o infondatezza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di applicazione del comma 1-quater.
Massime di principio
- Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa del destinatario, la prova della regolarità del procedimento notificatorio richiede la produzione dell'avviso di ricevimento o della cartolina di compiuta giacenza della raccomandata informativa.
- L'avviso di ricevimento della raccomandata informativa è parte integrante della relazione di notifica, perché consente di verificare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario.
- Se la decisione di merito accerta l'avvenuto inoltro della raccomandata e la sua compiuta giacenza, la censura di violazione della disciplina notificatoria è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile quando non introduca argomenti nuovi o decisivi rispetto a tale accertamento.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la Corte può dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
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