Cassazione Penale, Sentenza n. 45471/2023 del 10/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) vizio di qualificazione giuridica del fatto per aver configurato la Corte territoriale il reato come furto in "privata dimora" (art. 624-bis c.p.), sostenendo che il luogo fosse un cantiere/luogo di lavoro non riconducibile alla nozione di privata dimora e denunciando anche travisamento della prova circa la veste professionale della persona offesa; 2) mancata concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n.4 c.p.), atteso il lieve pregiudizio e la immediata restituzione della refurtiva dopo il fermo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione del luogo come "privata dimora" in senso esteso: la giurisprudenza ammette l'estensione ai luoghi di lavoro dove si compiono atti della vita privata in condizioni di riservatezza e con accesso precluso a terzi, ove ricorrano elementi quali l'esclusione dell'accesso a terzi, la non occasionalità della presenza di operai e lo svolgimento dei lavori al momento del fatto. Il vizio di travisamento invocato è stato ritenuto inconferente, poiché la dichiarazione sulla titolarità lavorativa della persona offesa non incide sulla qualificazione del luogo al momento del fatto. Sul secondo motivo la Corte ha escluso la speciale tenuità del danno, richiamando la valutazione del valore del portafogli e soprattutto dello smartphone contenente dati personali e il principio per cui il danno va valutato al momento della consumazione; la restituzione successiva non può trasformare il danno in di speciale tenuità. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
La nozione di "privata dimora" è interpretata in senso esteso rispetto a "abitazione" e può comprendere anche luoghi di lavoro (es. cantieri) ove si compiano atti della vita privata in modo riservato e con accesso precluso a terzi; applicata per la configurazione del furto in abitazione.
Richiamato come norma di riferimento per i reati contro il patrimonio (ricorrenza dei reati contestati insieme all'art. 624-bis); la decisione ha valutato la continuazione tra le fattispecie e la determinazione della pena.
art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno richiede la valutazione del pregiudizio complessivo, effettivo o potenziale, al momento della consumazione del reato; valore venale limitato non è l'unico elemento e la restituzione successiva non rileva per mutare la valutazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale citata per il limite nella esposizione dei motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso è stato illustrato nei limiti richiesti.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, procedura amministrativa/ processuale seguita nella trattazione del ricorso.
Massime di principio
- La nozione di "privata dimora" può ricomprendere anche luoghi di lavoro (es. cantieri, cabine, spogliatoi, cabine di imbarcazioni) quando siano caratterizzati da riservatezza e accesso precluso a terzi: per qualificare il luogo occorre valutare lo stato concreto, non solo l'etichetta di "luogo di lavoro".
- Ai fini della qualificazione della fattispecie come furto in abitazione (art. 624-bis), rilevano elementi fattuali come l'effettiva preclusione dell'accesso ai terzi, la continuità o non occasionalità della presenza delle persone che vi svolgono attività private, e il compimento di atti della vita privata anche se in luogo non destinato permanentemente ad abitazione.
- La situazione economica o la qualifica lavorativa anteriore della persona offesa (ad es. dichiarazioni di essere "disoccupato") non esclude che, al momento del fatto, il luogo fosse comunque da considerare privata dimora se ne sussistono gli elementi materiali.
- Per la concessione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno occorre valutare il pregiudizio complessivo (effettivo o potenziale) al momento della consumazione: il valore economico del bene è solo un elemento e la presenza di beni che possono recare danno ulteriore (es. smartphone con dati personali) può escludere l'attenuante.
- Eventi successivi alla consumazione del reato (es. immediata restituzione della refurtiva) non trasformano il danno in di speciale tenuità quando, al momento della consumazione, il pregiudizio era rilevante o potenzialmente rilevante.
- In ricorso per cassazione è importante documentare e confrontare puntualmente i principi di giurisprudenza applicabili; contestazioni basate su interpretazioni restrittive della nozione di "privata dimora" possono essere difficilmente accolte alla luce dell'orientamento consolidato che ammette estensioni in presenza di requisiti concreti.
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