Cassazione Penale, Ordinanza n. 31646/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza d'appello che lo ha ritenuto responsabile, in concorso di reato continuato, di furto consumato e di tentato furto in abitazione. Deduce: 1) mancanza di motivazione sul primo motivo di appello, sostenendo l'inattendibilità delle testimonianze raccolte e, in particolare, della persona indicata nel ricorso; 2) omessa motivazione sul secondo motivo di appello, invocando il reato impossibile per il tentato furto, per l'asserita assoluta inidoneità dello strumento usato per forzare la finestra; 3) illogicità e violazione di legge nel ritenere consumato il furto in abitazione; 4) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivamente severo; 5) violazione dell'art. 175 c.p. in relazione all'informazione alla Pubblica Amministrazione prevista dall'art. 154-ter disp. att. c.p.p.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene infondate le censure sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della prova, perché la decisione di merito è sorretta da motivazione congrua: l'imputato aveva ammesso in interrogatorio il furto, era stato trovato in possesso della refurtiva e il tentativo di furto in abitazione risultava confermato da una testimone e dai segni di forzatura della finestra. Esclude il reato impossibile, valorizzando l'idoneità del mezzo usato e l'effettiva forzatura. Conferma la qualificazione del furto come consumato per l'avvenuto impossessamento. Considera adeguata la pena, prossima al minimo edittale, e legittimo l'aumento per continuazione. Ritiene infine obbligatoria l'informazione alla Pubblica Amministrazione e non incompatibile con il beneficio della non menzione. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa in relazione alla non menzione; la Corte ne esclude l'incidenza ostativa rispetto all'informazione alla P.A.
art. 154-ter disp. att. c.p.p.
l'informazione alla Pubblica Amministrazione è ritenuta obbligatoria e autonoma rispetto al beneficio della non menzione
richiamato implicitamente dal tema del tentato furto e del reato impossibile; la Corte nega che il fatto integri un tentativo inidoneo
richiamato in relazione al furto consumato contestato
la sentenza di merito è confermata quanto al furto in abitazione, qualificato come consumato
richiamato per l'aumento di pena a titolo di continuazione
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova lettura degli elementi di fatto né la sostituzione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dalla difesa.
- Il reato impossibile non è configurabile quando dagli accertamenti e dalle dichiarazioni testimoniali emerga che il mezzo usato era concretamente idoneo a realizzare l'offesa e che vi siano segni oggettivi di effrazione o di aggressione al bene tutelato.
- La consumazione del furto richiede l'effettivo impossessamento della cosa altrui; quando tale elemento risulti accertato in motivazione, la censura sulla sola fase esecutiva non coglie nel segno.
- La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o di manifesta illogicità; non è sufficiente chiedere una diversa valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio.
- L'informazione alla Pubblica Amministrazione prevista dalla disciplina processuale è istituto autonomo e obbligatorio, non incompatibile con il beneficio della non menzione, poiché assolve a una funzione diversa e specifica rispetto alla tutela dei rapporti con i privati.
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