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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33316/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra sei condanne irrevocabili per truffa, unificando i delitti ex art. 81 c.p. e rideterminando la pena complessiva. Il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 81 c.p. e illogicità della motivazione: contesta un aumento indistinto di quattro mesi di reclusione (ed euro 45 di multa) per ciascun reato satellite, ritenendolo sproporzionato rispetto alle singole pene inflitte in sede di cognizione (es. sentenza del Tribunale di Taranto che prevedeva sei mesi per un reato) e lamenta carenza di motivazione sui criteri adottati e sul calcolo delle diminuenti connesse al rito abbreviato.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato. Conferma che il Giudice dell'esecuzione ha correttamente individuato la violazione più grave e ha adeguatamente motivato la determinazione della pena-base e gli aumenti distinti per ciascun reato satellite, richiamando la valutazione su danni e profitti e rilevando l'omogeneità del disvalore delle condotte. Ha altresì operato la diminuzione di un terzo per il reato deciso con rito abbreviato. Viene quindi confermata la rideterminazione della pena complessiva (anni 2, mesi 6, giorni 20 di reclusione ed euro 520 di multa come risultante dall'ordinanza) e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Consente al Giudice dell'esecuzione di riconoscere la continuazione tra condanne irrevocabili e di unificare le pene; applicato per riconoscere la continuazione fra le sei sentenze di truffa.

  • art. 81 cod. pen.

    art. 81, comma secondo, c.p.

    Disciplina l'unificazione dei delitti e l'aumento per continuazione; la Corte richiede che il giudice dell'esecuzione motivi distintamente l'entità degli aumenti per ciascun reato satellite.

  • art. 132 cod. pen.

    Principi e finalità della determinazione della pena (proporzione, funzione rieducativa, ecc.); usato come parametro discrezionale per la pesatura delle circostanze nella rideterminazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il giudizio di proporzione e determinazione della pena; il Giudice dell'esecuzione deve motivare anche alla luce di questi criteri quando quantifica gli aumenti per i reati satellite.

  • art. 442 cod. proc. pen.

    Prevede la diminuzione di pena per il rito abbreviato; la Corte ricorda che, in sede esecutiva, quando è presente un rito abbreviato, la diminuzione va computata correttamente (il principio è richiamato: individuare la pena base, applicare aumenti, poi calcolare la diminuente).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che pone a carico del ricorrente le spese processuali a seguito di rigetto del ricorso; applicata per condannare l'appellante al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Il Giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra condanne irrevocabili, deve prima individuare il reato più grave e la pena-base e poi quantificare e motivare distintamente gli aumenti per ciascun reato satellite.
  • La motivazione deve consentire un controllo effettivo del percorso logico-giuridico: non è sufficiente richiamare genericamente gli artt. 132-133 c.p. o il limite legale del triplo della pena-base; occorre spiegare i criteri adottati (danno, profitto, omogeneità del disvalore, ecc.).
  • Quando uno o più reati satellite sono stati giudicati con rito abbreviato, la diminuzione prevista dall'art. 442 c.p.p. incide nel calcolo esecutivo: convenzionalmente si individua la pena-base nella misura precedente alla diminuente, si applicano gli aumenti, e infine si computa la diminuente sull'intero risultato, salvo diversa disciplina giurisprudenziale specifica.
  • Il giudice dell'esecuzione dispone di un potere discrezionale nella quantificazione della pena soggetto ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.; tale discrezionalità richiede comunque motivazione adeguata e differenziata per gli aumenti.
  • Il semplice confronto numerico fra singole pene in sede di cognizione e gli aumenti operati in sede esecutiva non è di per sé sufficiente a dimostrare sproporzione: va valutata la motivazione sulla valutazione del disvalore complessivo e dei criteri adottati.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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