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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44594/2023 del 06/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, parzialmente accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, ha sostituito la misura meno gravosa disposta dal GIP (obbligo di presentazione alla P.G.) con la custodia cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza ex art. 275-bis c.p. Le contestazioni penali riguardano la cessione di 200 grammi di cocaina (capo 66, 9/10/2019) e la vendita di 910 grammi di hashish (capo 67, 6/3/2020). Il ricorrente deduce: 1) mancata sussistenza del pericolo di reiterazione (art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p.), anche alla luce dell'assenza di precedenti e del tempo trascorso dai fatti; 2) mancata pericolosità sociale, considerato l'avviso di conclusione delle indagini e il limitato numero di episodi contestati, che avrebbero dovuto rendere adeguata una misura più lieve.

La decisione

La Corte di legittimità rigetta il ricorso come infondato. Conferma che il Tribunale del riesame ha motivato adeguatamente l'applicazione degli arresti domiciliari con controllo elettronico: dalle intercettazioni e dall'esame delle attività emerge che il ricorrente era inserito in un contesto criminale dedito al narcotraffico, svolgendo attività di rifornimento per il sodalizio e intrattenendo rapporti stabili con esponenti di vertice del gruppo mafioso locale (es. Massimiliano Ficano). Tale quadro ha consentito di ritenere attuale e concreto il pericolo di reiterazione nonostante l'assenza di precedenti e il tempo intercorso. Conseguentemente il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e la decisione viene comunicata alla cancelleria per gli adempimenti esecutivi.

Norme richiamate

  • art. 275-bis cod. pen.

    Norma sulla misura degli arresti domiciliari con dispositivo di controllo a distanza; applicata per limitare la libertà di movimento e i contatti dell'indagato senza ricorrere alla custodia in carcere, quando sussistono esigenze cautelari che richiedono restrizioni significative.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione come requisito per l'adozione di misure cautelari personali. La Corte interpreta il pericolo come attuale e concreto anche se di intensità variabile, purché emergano elementi oggettivi (modalità dei fatti, contesto, relazioni e disponibilità di stupefacenti) idonei a dimostrare la capacità e la propensione a delinquere.

  • art. 615, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali della parte soccombente; qui applicata al ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 310, comma 3 cod. proc. pen.

    Norma che dispone gli adempimenti conseguenti alla definitività della decisione; qui invocata per la comunicazione alla cancelleria ai fini esecutivi.

  • art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare riguardante gli adempimenti esecutivi relativi alle misure cautelari; richiamata per gli adempimenti successivi alla comunicazione in cancelleria.

Massime di principio

  • L'assenza di precedenti penali e il tempo intercorso dai fatti non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: la valutazione si fonda su elementi probatori concreti (intercettazioni, ruoli nell'organizzazione, disponibilità di ingenti quantità di droga) che possono dimostrare una persistente capacità di delinquere.
  • La pericolosità sociale si desume sia dalle modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato e dai suoi legami con contesti criminali; pertanto rapporti stabili con esponenti di rilievo di associazioni mafiose o di traffico di droga rafforzano la giustificazione per misure più gravose.
  • Il giudice cautelare deve motivare in modo logico e completo la scelta della misura, esplicitando come gli elementi raccolti giustifichino la necessità di limitare più severamente la libertà personale; motivazione adeguata rende difficile il riesame in sede di legittimità.
  • Anche pochi episodi contestati possono giustificare misure restrittive se contestualizzati in un quadro di traffici su vasta scala o in un'organizzazione criminale che garantisca approvvigionamento e distribuzione sistematica.
  • In sede difensiva, per contrastare misure cautelari più severe è necessario non solo sottolineare il tempo trascorso o l'assenza di precedenti, ma fornire elementi atti a negare l'attualità del pericolo di reiterazione (es. cessazione di rapporti, impossibilità di accedere a canali di approvvigionamento, collaborazione probatoria).

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