Cassazione Penale, Sentenza n. 28026/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 06/12/2023 che ha respinto l'opposizione all'esecuzione e ha confermato la revoca del capo di condanna relativo a un reato soggetto ad "abolitio criminis" (per effetto dell'art. 1, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 7/2016), con eliminazione della porzione di pena ad esso riferibile e nuova determinazione della pena complessiva. Zanni deduce che, a causa della sopravvenuta abolizione di uno dei reati oggetto del patteggiamento (art. 444 c.p.p.), l'intero contenuto negoziale della sentenza sarebbe stato travolto e la decisione del giudice dell'esecuzione erronea per inosservanza o applicazione errata della legge penale, richiedendo dunque annullamento o diversa valutazione della revoca parziale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui, quando uno dei reati oggetto di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) è soggetto ad abolizione, non è necessario rinnovare l'accordo se nelle motivazioni della sentenza originaria sono puntualmente indicati i criteri di computo e la determinazione della pena (in particolare il quantum di aumento per continuazione per ciascun reato satellite). Nel caso concreto l'abolitio non riguardava il reato più grave: il giudice dell'esecuzione ha legittimamente revocato solo il capo riferibile al reato abrogato e ha rideterminato la pena sottraendo la porzione attribuibile a quel reato mediante una operazione matematica, coerente con la volontà implicita delle parti di un aumento unitario per continuazione. La Corte ha ritenuto la valutazione del G.E. non arbitraria e ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 673 cod. proc. pen. e art. 676 cod. proc. pen.
Norme richiamate per l'opposizione in materia di esecuzione: il ricorso originario è stato proposto ai sensi di tali disposizioni e la decisione del G.E. è stata resa in tale contesto procedurale.
art. 485 cod. pen. (reato oggetto di condanna originaria)
Identificazione del capo di condanna poi interessato dall'abolitio criminis; dalla sua abrogazione è derivata l'eliminazione della porzione di pena corrispondente.
art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016
d.lgs. n. 7/2016, art. 1, comma 1, lett. a)
Ha determinato l'abolitio criminis per il reato satellite; la Corte ha applicato gli effetti della sopravvenuta abrogazione alla sentenza di patteggiamento, eliminando la porzione di pena riferibile al reato abrogato.
Regola il patteggiamento: la Corte ha valutato la tenuta dell'accordo negoziale anche dopo l'abolitio, purché le componenti della pena e i criteri di computo siano chiaramente indicati nella motivazione.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e altre sezioni)
Sez. 6, n. 26112 del 16/04/2003; Sez. un., n. 40256 del 19/07/2018; Sez. I, 17-10-2019, n. 42725; Sez. 1, n. 36206 del 21/06/2023
Principi consolidati secondo cui, in presenza di abolitio criminis riferita a reati in continuazione, la Corte può eliminare la porzione di pena relativa al reato abrogato senza annullare l'intera sentenza di patteggiamento, se le determinazioni e i criteri di computo delle componenti della pena sono specificamente indicati nelle motivazioni.
Massime di principio
- Se in una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) uno dei reati viene successivamente abolito, non è automaticamente necessario rinnovare l'accordo delle parti: il giudice può eliminare la porzione di pena corrispondente all'illecito abrogato, purché la sentenza originaria espliciti i criteri di computo (pena base, aumento per continuazione per ciascun reato satellite, e riduzioni previste).
- Quando l'aumento per continuazione è stato concordato unitariamente per più reati, il giudice può legittimamente effettuare una ricostruzione matematica e sottrarre la quota riferibile al reato abrogato, a condizione che tale ripartizione sia coerente con la logica dell'accordo e con le motivazioni della sentenza.
- Se l'abolitio criminis riguarda il reato più grave o se la motivazione originale non specifica le componenti e i criteri di computo della pena, potrebbe invece rendersi necessaria una revisione più ampia dell'accordo o l'annullamento della sentenza con rinvio.
- Per tutelarsi da esiti incerti in caso di sopravvenute modifiche normative, le parti che concordano una pena dovrebbero specificare in motivazione la ripartizione della pena, il quantum di aumento per continuazione per ciascun reato satellite e gli altri criteri di computo.
- Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del motivo prima di impugnare è importante anche sotto il profilo economico.
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