Cassazione Penale, Ordinanza n. 29144/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due imputati che hanno proposto distinti ricorsi per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il fatto contestato, in forma anonima, è un tentativo di furto con strappo ai danni della persona offesa, commesso in concorso e con l’aggravante della minorata difesa, con contestazione anche della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità. Il primo ricorrente ha dedotto: 1) vizio di motivazione e travisamento della prova in tema di identificazione, sostenendo che il riconoscimento fotografico non fosse adeguatamente corroborato; 2) illogicità della motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa; 3) illogicità della motivazione sulla mancata concessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità. Il secondo ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e della disciplina della prova, contestando che il giudizio di responsabilità fosse fondato in modo esclusivo o decisivo sul riconoscimento fotografico e sulla querela, considerati come atti formati o introdotti nel processo in modo non corretto; 2) vizio di motivazione per contraddittorietà e illogicità, lamentando che i giudici avessero valorizzato il riconoscimento fotografico e la querela, ma svalutato una testimonianza difensiva e un documento che attesterebbe la presenza dell’imputato in un diverso luogo; 3) omessa valorizzazione delle prove difensive. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i ricorsi inammissibili perché generici e privi di una specifica e autonoma confutazione delle ragioni della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre questioni già esaminate e disattese in appello. Inoltre ha ribadito che non è consentito eludere i limiti del vizio di motivazione denunciando, sotto forma di violazione dell’art. 192 c.p.p., l’omessa o erronea valutazione della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, per il primo ricorso, la carenza di specificità e la mancanza di illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno delle censure; per il secondo, ha osservato che le doglianze riproducevano sostanzialmente le questioni già devolute in appello senza un’autonoma confutazione della motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
rilevante come aggravante della minorata difesa contestata e ritenuta dalla sentenza di merito
rilevante come attenuante del danno di speciale tenuità, negata dai giudici di merito
richiamato per la partecipazione concorsuale nel reato contestato
richiamato per la forma tentata del reato contestato
norma incriminatrice del tentativo di furto in abitazione o con strappo contestato nel capo di imputazione
non può essere utilizzato per censurare, in cassazione, la valutazione di merito della prova aggirando i limiti del vizio motivazionale
richiamato dai ricorrenti in relazione alla regola di giudizio sulla colpevolezza, ma senza specifica critica alla motivazione
norma invocata per il vizio di motivazione, ma le censure sono state ritenute generiche e quindi inammissibili
impone che l’atto di impugnazione indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno delle richieste
l’impugnazione è inammissibile per mancanza di specificità dei motivi
richiamato per l’inammissibilità del ricorso per difetto di specificità
richiamato dal ricorrente Romano in relazione alla disciplina della prova
richiamato insieme all’art. 546 c.p.p. in tema di motivazione della sentenza
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della decisione
art. 3 Cost.
invocato dal ricorrente Romano a sostegno della censura sulla parità e tenuta probatoria
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente Romano in tema di equo processo e prova
richiamato dal ricorrente Romano rispetto all’ingresso nel processo di atti formati in altra sede
richiamati dalla Corte per affermare che il ricorso deve essere specifico a pena di inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle censure già formulate in appello, senza autonoma confutazione delle argomentazioni del giudice di merito, determina inammissibilità per difetto di specificità.
- Non è consentito dedurre la violazione dell’art. 192 c.p.p. per contestare, in realtà, la valutazione degli elementi probatori compiuta dai giudici di merito: i limiti del vizio di motivazione non possono essere aggirati trasformando una doglianza sulla prova in un vizio di legge.
- È inammissibile il motivo che si limiti ad affermazioni generiche o apodittiche, prive dell’indicazione concreta delle ragioni di fatto e di diritto che dovrebbero condurre a una decisione diversa.
- La specificità del motivo di impugnazione richiede correlazione tra le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata e le critiche svolte dal ricorrente; in assenza di tale correlazione, il motivo è aspecifico e il ricorso è inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, della somma in favore della Cassa delle ammende.
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