Cassazione Civile, Ordinanza n. 24163/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'ente previdenziale per il pagamento di un importo dovuto a titolo di conguaglio per il mancato riversamento di somme non riscosse, relative a ruoli trasmessi nel 1998 e 1999 e rimaste insolute nonostante le procedure esecutive avviate nei confronti dei debitori iscritti. L'agente della riscossione aveva proposto opposizione, poi accolta in appello con revoca del decreto. L'ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina della legge n. 228/2012 e del d.lgs. n. 509/1994, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato alla Cassa la normativa pubblicistica sull'annullamento automatico dei crediti fino a 2.000 euro e sul discarico dei ruoli, in luogo delle regole ordinarie di responsabilità contrattuale, valorizzando la natura privatistica e l'autonomia contabile dell'ente; 2) questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 527 e seguenti, della legge n. 228/2012 per asserita ablazione senza indennizzo dei crediti della Cassa, in violazione degli artt. 3, 38, 41 e 42 Cost., dell'art. 1 Prot. add. CEDU, dell'art. 117 Cost. e dell'art. 6 CEDU; 3) violazione della stessa legge e del d.m. 15 giugno 2015 per non avere distinto tra crediti inferiori e superiori a 2.000 euro, cui il legislatore attribuisce regimi diversi (annullamento automatico dei primi e discarico dei secondi).
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha richiamato l'orientamento già consolidato secondo cui la disciplina di cui all'art. 1, commi 527-529, della legge n. 228/2012 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati che siano legittimati a riscuotere mediante ruolo. Ha ribadito che tale normativa incide sul titolo esecutivo e sulla procedura di riscossione, ma non estingue il credito sottostante, che resta azionabile con i mezzi ordinari; pertanto non vi è né ablazione patrimoniale incostituzionale né violazione della CEDU. Quanto al terzo motivo, la Corte ha inoltre osservato che le censure erano generiche e non autosufficienti perché il ricorso non chiariva se e in quale misura i crediti fossero superiori o inferiori a 2.000 euro. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
viene invocato come parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.
art. 1, commi 527, 528 e 529, L. 228/2012
la Corte ne afferma l'applicabilità anche agli enti previdenziali privatizzati che riscuotono mediante ruolo; la norma disciplina annullamento/discarico del ruolo e non estingue il credito sottostante.
artt. 1 e 2 del d.lgs. 509/1994
sono richiamati per sostenere la natura privata e l'autonomia contabile della Cassa, ma la Corte non li considera ostativi all'applicazione della legge n. 228/2012.
è richiamato quale tappa della riforma del sistema di riscossione a mezzo ruolo, con superamento del meccanismo del 'non riscosso come riscosso'.
sono ritenuti non applicabili ai casi disciplinati dalla legge n. 228/2012, in forza del comma 529.
D.M. 15 giugno 2015
atto attuativo che precisa le modalità di trasmissione degli elenchi e di automatico discarico/eliminazione contabile delle quote.
art. 3 Cost.
la Corte esclude la violazione del principio di ragionevolezza, ritenendo la disciplina coerente con la finalità di razionalizzazione dei ruoli arretrati.
art. 38 Cost.
la doglianza di incostituzionalità è ritenuta infondata.
art. 41 Cost.
la doglianza di incostituzionalità è ritenuta infondata.
art. 42 Cost.
la doglianza di incostituzionalità è ritenuta infondata.
art. 117 Cost.
è esclusa la violazione in relazione all'art. 6 CEDU, poiché il riassetto normativo non integra un'ingerenza imprevedibile e indebita nel contenzioso.
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
la Corte respinge la tesi dell'ablazione senza indennizzo, negando che la disciplina comporti espropriazione del credito.
art. 6 CEDU
non è ravvisata lesione del diritto a un equo processo o della parità delle parti, poiché la disciplina si inserisce in un'evoluzione normativa preesistente e non introduce un intervento inatteso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
viene applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La disciplina dell'annullamento o del discarico dei ruoli prevista dalla legge di stabilità 2013 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati autorizzati a riscuotere mediante ruolo, perché la norma riguarda il sistema di riscossione e non la natura pubblica o privata dell'ente creditore.
- L'annullamento del ruolo o la sua eliminazione dalle scritture contabili ha valenza sul piano del titolo esecutivo e della contabilità, ma non determina di per sé l'estinzione del credito sottostante, che può restare azionabile con gli ordinari strumenti di tutela.
- La questione di legittimità costituzionale della disciplina sullo 'stralcio' dei ruoli anteriori al 1999 è infondata quando la misura sia giustificata da ragioni di ragionevolezza, efficienza e razionalizzazione della riscossione, senza che sia configurabile un'indebita ablazione patrimoniale.
- Ai fini della distinzione tra crediti di importo fino a 2.000 euro e crediti superiori, la censura deve essere specifica e autosufficiente: chi deduce l'erronea applicazione del diverso regime deve indicare chiaramente la natura e l'importo delle singole partite coinvolte.
- Le norme di attuazione del sistema di riscossione possono incidere sui rapporti tra ente creditore e agente della riscossione senza violare l'art. 6 CEDU, se si inseriscono in un percorso normativo progressivo e prevedibile e non introducono un intervento legislativo improvviso e arbitrario.
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