Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1170/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del Tribunale di Benevento che, in funzione di giudice d'appello, aveva dichiarato la prescrizione del reato di cui all'art. 582 cod. pen. A mezzo di un unico motivo la ricorrente deduce inosservanza di norma processuale (art. 578 cod. proc. pen.), sostenendo che il Tribunale, dichiarata la prescrizione, ha omesso di pronunciarsi sulle doglianze relative alle statuizioni civili impugnate in appello, travolgendo le statuizioni civili pronunciate in primo grado. Il ricorso contestava l'omessa valutazione delle censure civili e la mancata risposta alle doglianze formulate con l'appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato il Tribunale per essersi limitato a rilevare il decorso del termine prescrizionale e per aver applicato, in sostanza, il criterio dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, senza esaminare e motivare le censure svolte con l'appello in relazione agli effetti civili. Poiché la parte civile era costituita, il giudice d'appello avrebbe dovuto valutare il merito dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. La Corte ha quindi annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha rinviato per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma che identifica il reato contestato; nell'appello il Tribunale ha dichiarato la prescrizione di tale reato

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte dAppello, ove sia costituita la parte civile il giudice d'appello deve valutare il merito dell'impugnazione anche quanto alle statuizioni civili; l'omessa pronuncia sulle censure civili integra vizio procedurale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Il Tribunale ha fatto riferimento al criterio dell'evidenza della prova liberatoria previsto dal comma 2 per dichiarare la prescrizione, ma la Cassazione ha ritenuto che tale ragionamento non possa sostituire la valutazione del gravame in ordine agli effetti civili quando la parte civile è costituita

  • giurisprudenza citata

    Sez. 1, n. 42039 del 14/01/2014, Simigliani, Rv. 260508

    Principio di orientamento secondo cui il giudice superiore, nell'esercizio del controllo devoluto con l'impugnazione, deve confrontarsi con le doglianze e motivare riferendosi specificamente alle censure non inammissibili

Massime di principio

  • Se la parte civile è costituita, il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare la prescrizione penale senza esaminare e motivare le censure relative alle statuizioni civili proposte con l'appello
  • L'applicazione del criterio di cui all'art. 129 cod. proc. pen., comma 2, non esonera il giudice d'appello dall'obbligo di valutare il merito delle doglianze civili quando queste non siano manifestamente inammissibili
  • In caso di omissione di pronunciamento sulle questioni civili, la Corte di Cassazione può annullare la decisione limitatamente agli effetti civili e rinviare al giudice civile competente per valore per un nuovo esame
  • Per la parte civile conviene formulare in modo chiaro e puntuale le censure civili in appello e chiedere espressamente la decisione sulle statuizioni civili, in modo da rendere difficoltosa un'omessa valutazione da parte del giudice d'appello
  • Il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello comporta che la decisione civile venga rinnovata e la liquidazione delle spese civili sia demandata al giudice di rinvio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.