Cassazione Penale, Ordinanza n. 32534/2026 del 01/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 2 dicembre 2025 con cui la Corte di appello di Catania aveva riformato la sentenza di primo grado, mantenendo una condanna per furto aggravata dalla recidiva infraquinquennale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte ha rilevato che tale questione non era stata devoluta alla Corte di appello mediante uno specifico motivo di gravame e, pertanto, non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione, salvo che si trattasse di questione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado o non deducibile in precedenza. Con il secondo motivo il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena. La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, poiché la graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo gli artt. 132 e 133 c.p.; nella specie, la motivazione era stata ritenuta congrua in quanto riferita agli elementi decisivi o rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancata devoluzione della questione sulla recidiva alla Corte di appello. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito e, comunque, manifestamente infondato, in ragione della discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena e dell'adeguatezza della motivazione resa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
quanto alla violazione di legge
Non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice di appello, salvo le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado o quelle non deducibili anteriormente.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali di commisurazione.
La graduazione della pena deve essere effettuata considerando gli elementi rilevanti indicati dalla norma; il controllo di legittimità riguarda l'adeguatezza della motivazione, non la sostituzione della valutazione discrezionale del giudice di merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non possono essere dedotte questioni non sottoposte alla cognizione del giudice di appello mediante uno specifico motivo di gravame, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o non deducibili in precedenza.
- La determinazione della pena base e la graduazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione per il solo fatto che la pena sia ritenuta eccessiva, quando la motivazione dia conto degli elementi decisivi o rilevanti valutati secondo gli artt. 132 e 133 c.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32506/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32507/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32508/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32509/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32510/2026 del 01/09/2026
- ordinanza_penale · 1 set 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 32511/2026 del 01/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →