Cassazione Penale, Ordinanza n. 17519/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato davanti al Tribunale di Bari, due imputati erano stati prosciolti dal reato di ricettazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Gli imputati, tramite il difensore, avevano impugnato la decisione qualificando l'atto come appello. La Corte d'appello di Bari ha rilevato l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento ex art. 443, comma 1, c.p.p. e ha riqualificato l'impugnazione come ricorso per cassazione, trasmettendo gli atti alla Suprema Corte. In Cassazione il problema decisivo non ha riguardato il merito della proscioglimento, ma l'ammissibilità del ricorso, poiché l'atto risultava sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale delle giurisdizioni superiori; da ciò la declaratoria di inammissibilità de plano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, una volta riqualificata l'impugnazione in ricorso per cassazione, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione comportasse l'inammissibilità ai sensi degli artt. 591 e 613 c.p.p., nonostante la conversione operata dalla Corte d'appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come causa di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel procedimento di merito.
richiamato per affermare l'inappellabilità della sentenza di proscioglimento nel rito abbreviato, con conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione.
richiamato per la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso.
richiamato come norma che disciplina l'inammissibilità dell'impugnazione per difetti formali e sostanziali.
richiamato per la necessità che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale.
richiamato per la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, anche se l'originario mezzo di impugnazione sia stato convertito in ricorso per cassazione dal giudice di merito.
- La conversione dell'atto di impugnazione in ricorso per cassazione non sana il difetto di abilitazione del difensore al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, perché il principio di conservazione degli atti processuali non consente di derogare ai requisiti formali e sostanziali richiesti per il singolo mezzo di gravame.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel rito abbreviato, la sentenza di proscioglimento è inappellabile nei casi previsti dall'art. 443, comma 1, c.p.p., con conseguente necessità di corretta qualificazione dell'impugnazione.
- rami
Come è indicizzato
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