Cassazione Penale, Sentenza n. 39670/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo: 1) insufficienza e carenza di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi del reato di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), lamentando che non sono stati eseguiti accertamenti sulle matrici ambientali e che la mera quantità di ammendante prodotto non dimostra un evento di inquinamento significativo e misurabile; 2) errata interpretazione delle intercettazioni e delle conversazioni aziendali, che a suo avviso dimostrerebbero invece la buona fede e l'assenza di apporto concorsuale doloso del ricorrente; 3) carenza di motivazione e difetto sull'esistenza del pericolo di reiterazione, anche alla luce del sequestro dello stabilimento, dell'assenza di incarichi diretti del ricorrente e del decorso del tempo rispetto ai fatti contestati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, rilevando che la misura interdittiva (divieto di esercitare uffici direttivi) era già estinta per scadenza semestrale e quindi non più idonea a fondare l'interesse all'impugnazione nel contesto delle misure interdittive non custodiali. In subordine la Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, confermando che, nella fase cautelare, la gravità indiziaria può essere dedotta da attività di captazione, campionamenti, videoriprese, analisi del prodotto e intercettazioni che evidenziano criticità del processo produttivo, sovraccarico dell'impianto e diffusione dell'ammendante a terzi per oltre 3.000 tonnellate nel periodo indicato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma delittuosa richiamata per l'inquinamento ambientale; la Corte ha ritenuto che, ai fini cautelari, i gravi indizi possano essere desunti anche da elementi indiretti (campionamenti, analisi, videoriprese, intercettazioni e dati sulle quantità commercializzate) senza che sia necessario un accertamento tecnico definitivo sulle matrici ambientali
Norma relativa alla misura interdittiva applicata (inibizione all'esercizio di uffici direttivi); richiamata come misura sostitutiva dell'obbligo di dimora dal Tribunale del riesame
Concorso di persone nel reato; contestata come partecipazione nel contesto del reato di inquinamento
Cote-stesura con l'art.110 sulle modalità di concorso; richiamato nella imputazione originaria
Disposizioni relative al procedimento cautelare e all'applicazione delle misure; il ricorrente ha censurato la valutazione dei presupposti cautelari ex art.273
Regole circa l'estensione e la formazione del processo cautelare; il ricorrente ha dedotto violazione dell'art.274 lett. c) relativamente alla motivazione sull'attualità del pericolo di reiterazione
Norma che identifica i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme penali e vizio di motivazione); indicata per inquadrare i motivi proposti
Stabilisce l'interesse all'impugnazione cautelare: la Corte ha ricordato che l'interesse deve essere concreto e attuale, e che l'estinzione della misura interdittiva determina, di norma, la sopravvenuta mancanza di interesse per misure non custodiali
Prevede la condanna alle spese e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento di €3.000
Richiamato solo come riferimento alla possibilità di istanza di riparazione per ingiusta detenzione: la Corte ha precisato che tale tutela giustifica l'interesse all'impugnazione soltanto per misure custodiali
Massime di principio
- L'impugnazione di una misura cautelare/interdittiva davanti alla Cassazione richiede un interesse concreto e attuale: se la misura è estinta (per scadenza o revoca) l'interesse a impugnare tende a cadere salvo che si tratti di misure custodiali con possibile diritto alla riparazione
- Nelle fasi cautelari la valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su elementi indiretti e sinottici (campionamenti del prodotto, videoriprese, intercettazioni, consistenza quantitativa e modalità di commercializzazione) senza che sia necessario un accertamento tecnico definitivo sulle matrici ambientali
- Per contestare efficacemente una misura cautelare non custodiale è utile produrre documentazione che dimostri effetti concreti e attuali derivanti dalla misura (esclusione effettiva da gare, provvedimenti amministrativi vincolanti, annullamento formale della misura), altrimenti l'interesse all'impugnazione rischia di essere dichiarato insussistente
- Le intercettazioni e le comunicazioni aziendali possono costituire indizi di consapevolezza e di volontà di incrementare l'attività nonostante criticità: per confutarne il valore occorre spiegare contestualmente il contesto operativo e produrre elementi contrari (assenza di responsabilità gestionale, ordine gerarchico, atti formali che limitano il ruolo)
- Per dimostrare l'assenza dell'evento ambientale significativo è necessario fornire elementi probatori specifici sulle matrici ambientali (analisi su suolo, acqua, concentrazioni di inquinanti, rapporto tra quantità distribuita e superficie interessata) o evidenziare l'inefficacia delle deduzioni basate solo sulle quantità prodotte
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