Cassazione Penale, Sentenza n. 12720/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del 4/02/2021 con cui la Corte d'appello di Ancona, su richiesta del Pubblico Ministero, revocava i benefici della sospensione condizionale concessi con sentenze del 19/03/2015 e 28/04/2015. Il ricorrente deduce omissione della motivazione in ordine alla richiesta, presentata il 30/11/2020, di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p., sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato tale istanza e che, se valutata, sarebbe stata accolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché dagli atti risultava che la Corte d'Appello aveva già esaminato e deciso la richiesta di riconoscimento della continuazione (procedimento n. 269/20 Reg. SIGE) con ordinanza motivata adottata nella stessa udienza del 4/02/2021; l'ordinanza contestata recava un errore materiale di data ma ciò non ne comprometteva la validità. Il ricorso proposto avverso l'ordinanza di rigetto della continuazione era già stato dichiarato inammissibile dalla Sezione Settima di questa Corte con ordinanza n. 43830/2021 del 1/07/2021. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 168 c.p. in relazione all'art. 164 c.p.
La Corte d'appello ha richiamato queste norme per revocare i benefici della sospensione condizionale, ritenendo sussistenti le condizioni per la revoca secondo il codice penale.
Norma procedurale relativa alla richiesta di riconoscimento della continuazione; il ricorrente lamentava omissione di motivazione su una istanza proposta ai sensi di tale articolo.
Disposizione che disciplina la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile; è stata applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per affermare che, alla luce del principio espresso, non si può escludere la sussistenza della colpa nella proposizione dell'impugnazione, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un errore materiale (es. data errata) riportato in un provvedimento non invalida automaticamente la decisione se dagli atti risulta in modo univoco la volontà del giudice e la corretta sequenza procedimentale.
- Se si contesta omissione di motivazione su una specifica istanza, è necessario verificare attentamente il registro e gli altri procedimenti connessi: il giudice potrebbe aver deciso l'istanza in un procedimento separato o in riserva nello stesso giorno.
- Prima di proporre ricorso in Cassazione, conviene assicurarsi che non esista già un provvedimento autonomo (anche in un diverso procedimento di esecuzione) che abbia deciso la medesima questione, pena l'inammissibilità per motivi formali o processuali.
- La condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende possono essere disposte quando il ricorso è ritenuto infondato o inammissibile, soprattutto se operano indici di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- Per far valere omissioni di valutazione da parte del giudice è importante documentare con precisione che l'istanza non sia stata esaminata; se invece risulta un provvedimento motivato sul punto, l'impugnazione è priva di fondamento procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12522/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12523/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12528/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12529/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12531/2022 del 05/04/2022
- Sentenza penale · 5 apr 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 12532/2022 del 05/04/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →