Cassazione Civile, Ordinanza n. 30685/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011 e 2012 con cui l’Amministrazione finanziaria ha negato la detrazione dell’IVA sugli acquisti sostenuti da società del gruppo operanti nel settore delle energie rinnovabili, poi cessate, sul presupposto che non avessero posto in essere operazioni attive e che non fosse quindi configurabile un’attività economica rilevante ai fini IVA. La stessa società ha impugnato anche tre provvedimenti di sospensione dei rimborsi IVA per il 2013, adottati dall’Ufficio in ragione della pendenza di altri giudizi e di avvisi di liquidazione per imposta di registro. La CTR ha accolto l’appello della contribuente ritenendo detraibile l’IVA per spese inerenti ad attività preparatorie di investimento, nonché illegittimi i provvedimenti di sospensione dei rimborsi, venuti meno i presupposti posti a base degli stessi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 19 e 30 del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la mera attività preparatoria non bastasse senza elementi oggettivi idonei a dimostrare la serietà e l’effettiva potenzialità di avvio dell’attività economica, e che nel caso mancassero un’autonoma organizzazione e una reale attività d’impresa; 2) violazione dell’art. 69 del R.D. 2440/1923 e dell’art. 23 d.lgs. 472/1997, deducendo che i rimborsi non potevano essere sospesi o annullati in presenza di pronunce favorevoli al contribuente non ancora passate in giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, ritenendolo infondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la detraibilità dell’IVA relativa alle spese di investimento e preparatorie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, valorizzando la loro inerenza all’attività economica programmata e l’assenza di intenti fraudolenti o abusivi. Ha inoltre osservato che la sopravvenuta riduzione delle tariffe incentivanti rendeva antieconomica la prosecuzione del progetto, circostanza compatibile con l’orientamento unionale che consente la detrazione anche in assenza di operazioni attive. Quanto ai provvedimenti di sospensione dei rimborsi IVA, la Corte ha ritenuto che, cadendo la base dei relativi accertamenti e delle controversie richiamate dall’Ufficio, restasse assorbita ogni ulteriore censura. L’Agenzia, risultata soccombente, è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
La detrazione dell’IVA sugli acquisti presuppone l’effettiva inerenza delle spese alle finalità imprenditoriali; non è necessario che vi siano già operazioni attive, purché l’attività preparatoria sia funzionale all’iniziativa economica programmata e supportata da elementi oggettivi.
Il rimborso o la detrazione dell’eccedenza IVA va valutato alla luce della stessa logica di inerenza e della funzionalità delle spese all’attività d’impresa programmata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché la decisione di merito era conforme ai principi applicabili.
art. 69 R.D. n. 2440/1923
Invocato per contestare la sospensione del rimborso in assenza di giudicato, ma il motivo è rimasto assorbito dal rigetto della doglianza principale.
Richiamato dall’Agenzia a sostegno della legittimità della sospensione del rimborso; la questione non è stata esaminata nel merito perché assorbita.
Massime di principio
- In materia IVA, la detrazione sulle operazioni passive può spettare anche in assenza di operazioni attive, quando gli acquisti siano inerenti ad attività preparatorie dirette alla realizzazione di un’iniziativa economica programmata.
- L’inerenza va verificata in concreto sulla base di elementi oggettivi che dimostrino la serietà dell’intenzione imprenditoriale e la funzionalità dei beni o servizi acquistati all’organizzazione dell’impresa o all’avvio dell’attività.
- Il mancato utilizzo dei beni o la mancata prosecuzione dell’attività non escludono di per sé il diritto alla detrazione se sono dovuti a cause non dipendenti dalla volontà del contribuente, valutate in senso ampio.
- L’Amministrazione finanziaria, per negare o recuperare la detrazione già operata, deve allegare e provare l’esistenza di intenti fraudolenti o abusivi.
- La sopravvenuta antieconomicità del progetto imprenditoriale può integrare una ragione idonea a giustificare la cessazione dell’iniziativa senza incidere retroattivamente sulla detraibilità dell’IVA relativa alle spese di investimento iniziali.
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