Cassazione Penale, Sentenza n. 11677/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di conferma della prescrizione sostenendo: (1) violazione dell'art. 521 c.p.p. per presunta sostituzione della condotta materiale motivata rispetto a quella contestata in capo di imputazione (nel capo sarebbe indicata una ipotesi residuale senza riferimento all'"induzione", mentre in motivazione la Corte avrebbe valorizzato una diversa condotta di "induzione" come "a riflettere ed eventualmente rifare il verbale"); (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 129 e 530 c.p.p. e vizio motivazionale, per avere la corte di merito valutato in modo contrastante le testimonianze, ritenendo inattendibile Quattrocchi su alcuni punti ma credibile su altri, e dando rilievo a dichiarazioni riconducibili al Damiani nonostante la sua presunta inaffidabilità, oltre a sostenere che alcune testimonianze (Borsellino, Crocetta) sono di relata e basate sulle dichiarazioni del Damiani.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza di appello, pur escludendo alcune condotte descritte nel capo di imputazione, abbia indicato elementi probatori diversi e sufficienti a non consentire di affermare l'evidenza dell'innocenza dell'imputato. In particolare ha valorizzato la deposizione del commissario Quattrocchi circa l'incontro in cui il Cirignotta avrebbe invitato a "riflettere ed eventualmente rifare il verbale" e la testimonianza del Damiani (pur segnalandone la problematicità) che riferiva pressioni del ricorrente per modificare l'esito della gara a favore della "Fater"; inoltre la Corte ha ritenuto che le lagnanze del Damiani trovassero riscontri indiretti (candela, Borsellino, Crocetta) che impediscono di considerare tale racconto una totale invenzione. Sul piano processuale la Corte richiamando l'interpretazione dell'art. 129 c.p.p. ha ricordato che, in presenza di pronuncia di prescrizione in appello, il ricorso per cassazione che invoca proscioglimento per manifesta innocenza deve dimostrare "ictu oculi" l'evidenza della prova di innocenza, requisito ritenuto qui non soddisfatto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la parte civile non ha diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare una presunta sostituzione della condotta materiale nella motivazione rispetto al capo di imputazione; la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, confermando che la condotta valorizzata era individuata e pertinente agli addebiti riferiti a Cirignotta
La Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo una sentenza di appello confermativa della prescrizione, il ricorso per cassazione che chieda il proscioglimento per manifesta innocenza deve mostrare con evidenza "ictu oculi" che sussiste l'innocenza: requisito non soddisfatto nel caso di specie
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione e sulla valutazione delle prove, confermando la correttezza della ponderazione operata dal giudice di merito
artt. 81 cpv., 353 cod. pen. (commi 1 e 2) in relazione all'art. 61 n. 11 cod. pen.
Norme penali indicate nel capo di imputazione relative alla fattispecie attribuita a Cirignotta (quali circostanze aggravanti e struttura del reato); la decisione di merito aveva dichiarato il reato estinto per prescrizione
Massime di principio
- Dopo una dichiarazione di prescrizione in appello, la cassazione può ottenere il proscioglimento per manifesta innocenza solo quando l'innocenza risulti in modo evidente e immediatamente percepibile (riconoscibile "ictu oculi") dalla documentazione processuale; mere censure sulla valutazione delle prove non sono sufficienti.
- Le censure che denunciano una presunta sostituzione della condotta materiale tra capo di imputazione e motivazione (art. 521 c.p.p.) devono essere specifiche e dimostrare il concreto scostamento rispetto alla fattispecie contestata: argomentazioni generiche sono dichiarate inammissibili.
- La valutazione di attendibilità dei testi spetta in prima battuta al giudice di merito; la Cassazione interviene solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. Pertanto contestazioni sul merito dell'apprezzamento probatorio richiedono censure precise e circostanziate.
- Le dichiarazioni di testi ritenuti in parte inattendibili possono comunque conservare frammenti utili se corroborate da altri elementi: l'esistenza di riscontri anche indiretti può impedire di ritenere il racconto del testimone una totale invenzione.
- In caso di estinzione del reato per prescrizione già dal primo grado, la parte civile non acquista automaticamente il diritto alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa nel grado successivo.
- La condanna alle spese e alla Cassa delle Ammende è conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso; i ricorsi generici o non focalizzati sui presupposti di legge economizzano il rischio sanzionatorio per il ricorrente.
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