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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00758/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva affermato la responsabilità per riciclaggio, resta quindi ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di riciclaggio, in relazione alla condotta di possesso/gestione di un'autovettura di provenienza illecita. Il primo motivo denunciava violazione di legge e mancanza di motivazione sul punto della qualificazione giuridica, sostenendo che la fattispecie dovesse essere riqualificata in ricettazione o, comunque, che la motivazione sulla responsabilità per riciclaggio fosse insufficiente. Il secondo motivo lamentava la mancata applicazione dell'attenuante prevista per il riciclaggio di minore gravità. Il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è generico e non si confronta con la motivazione ampia e specifica della sentenza di appello, che aveva ricostruito la condotta e ritenuto provata la consapevolezza della provenienza illecita del bene. Gli ulteriori motivi sono dichiarati non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese con motivazione logica e corretta, sia quanto all'esclusione dell'ipotesi attenuata del riciclaggio sia quanto al diniego delle attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto e dei precedenti specifici.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    È la norma ritenuta correttamente applicata dalla Corte di merito per qualificare il fatto come riciclaggio, sulla base della prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 712 c.p.

    Invocato dalla difesa come possibile diversa qualificazione della condotta, ma ritenuto non pertinente alla ricostruzione fattuale accolta in sentenza.

  • art. 648-bis, quarto comma, c.p.

    L'attenuante/ipotesi attenuata viene esclusa perché la gravità del reato presupposto comporta una pena superiore al limite edittale richiesto dalla circostanza.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche sono negate per la gravità del fatto e per i precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 591 c.p.p.

    Non è espressamente indicato, ma la declaratoria di inammissibilità del ricorso si fonda sulla genericità e non consentitezza dei motivi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in censure generiche o meramente assertive e non si confronta in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto in una fattispecie meno grave non può essere accolta quando la motivazione di merito abbia già accertato in modo coerente gli elementi oggettivi e soggettivi del reato ritenuto sussistente, inclusa la consapevolezza della provenienza illecita del bene.
  • Sono non consentiti in cassazione i motivi che ripropongono senza reale novità questioni già dedotte in appello e disattese con motivazione immune da vizi logici e giuridici.
  • L'esclusione dell'attenuante o dell'ipotesi attenuata del riciclaggio può essere giustificata dalla gravità del reato presupposto e dal superamento del limite edittale richiesto dalla disciplina applicabile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice valorizzi elementi come la gravità del fatto e i precedenti specifici dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieRiciclaggioImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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