Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29808/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, già condannato in primo grado e in appello con sentenza "doppia conforme" per rapina aggravata dall'uso dell'arma, violenza privata e tentativo di furto aggravato limitatamente a un episodio dell'8 agosto 2024, ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore. Ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d'appello e violazione delle regole sulla motivazione e sul devolutum, assumendo che la Corte territoriale non avesse risposto alle doglianze su conversazioni successive ai fatti, alterazione psicofisica, qualificazione giuridica, recidiva e pena; 2) erroneo diniego della circostanza attenuante di lieve entità del fatto richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, in ragione del modesto profitto, dell'assenza di lesioni, della condotta successiva e del contesto relazionale; 3) erronea affermazione del dolo specifico della rapina, sostenendo che lo stato di alterazione da alcool e stupefacenti e il comportamento riparatorio successivo escludessero il fine di profitto; 4) erronea configurazione della violenza privata, ritenendo non adeguatamente motivata la costrizione e non valorizzato il pregresso rapporto tra le parti; 5) violazione della disciplina sul tentativo di furto aggravato, per mancato accertamento dell'idoneità e univocità degli atti rispetto all'episodio dell'8 agosto 2024; 6) erronea conferma della recidiva, asseritamente fondata solo sulla reiterazione formale dei precedenti; 7) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, sugli aumenti per continuazione e sul diniego delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la sentenza di appello, letta con quella di primo grado in regime di doppia conforme, conteneva una motivazione sufficiente e non apparente; ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sul diniego dell'attenuante di lieve entità e sul dolo specifico della rapina; ha ritenuto infondato anche il motivo sulla violenza privata, poiché la minaccia con coltello nei confronti dei dipendenti del locale integrava una costrizione penalmente rilevante; ha dichiarato inammissibile il motivo sul tentativo di furto perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non devoluta in appello; ha respinto le censure sulla recidiva e sulla pena, valorizzando pluralità, ravvicinanza e omogeneità degli episodi, nonché la congruità della pena già prossima ai minimi edittali. Per l'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    richiamato come parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte esclude che la motivazione d'appello fosse apparente.

  • art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.

    richiamato per il contenuto della motivazione della decisione; la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa.

  • art. 597 c.p.p.

    richiamato nel motivo difensivo sul devolutum e sui limiti dell'appello.

  • art. 628 c.p.

    richiamato per la rapina e per il diniego dell'attenuante di lieve entità e per il dolo specifico.

  • art. 610 c.p.

    richiamato per la violenza privata; la costrizione è stata ritenuta integrata dall'esibizione del coltello in un contesto intimidatorio.

  • artt. 56, 624 e 625 c.p.

    richiamati dal ricorrente per contestare la configurabilità del tentativo di furto aggravato e la sua idoneità/univocità.

  • art. 99 c.p.

    richiamato per la recidiva; la Corte valorizza pluralità, ravvicinanza e omogeneità degli episodi come sintomi di maggiore capacità a delinquere.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    richiamati per la determinazione della pena; la Corte ritiene adeguata la motivazione sul trattamento sanzionatorio.

  • art. 81 c.p.

    richiamato in tema di continuazione; gli aumenti di pena sono stati ritenuti contenuti entro i limiti del regime unitario.

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    usato per affermare la preclusione delle questioni nuove in cassazione non devolute in appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    concorre a fondare la preclusione delle questioni nuove in sede di legittimità.

  • art. 92 c.p.

    richiamato per escludere che lo stato di ubriachezza incida automaticamente sulla colpevolezza, che va valutata secondo gli artt. 42 e 43 c.p.

  • art. 42 c.p.

    richiamato per la valutazione dell'elemento soggettivo secondo le regole generali della colpevolezza.

  • art. 43 c.p.

    richiamato per l'accertamento del dolo rispetto alla condotta commessa in stato di alterazione.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per il giudizio sulla congruità della pena e sul peso dei criteri oggettivi e soggettivi.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme" di merito, la sentenza di appello può motivare per relationem a quella di primo grado; le due decisioni si leggono unitariamente e la motivazione di primo grado può integrare eventuali sintesi dell'appello, purché le questioni dedotte in appello siano già state esaminate e disattese.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni argomento difensivo: è sufficiente una motivazione logica e coerente sui punti decisivi, restando implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la soluzione adottata.
  • L'attenuante della lieve entità del fatto richiamata dalla Corte costituzionale n. 86 del 2024 richiede una valutazione complessiva della concreta offensività; non è configurabile quando per modalità, contesto, orario, serialità o entità del danno/profitto il fatto non presenti effettiva minima gravità.
  • Ai fini del dolo specifico della rapina, lo stato di alterazione da alcool o stupefacenti volontariamente assunti non esclude di per sé la colpevolezza: conta che l'agente abbia consapevolmente posto in essere la condotta violenta o minacciosa con finalità di profitto.
  • Le condotte riparatorie o i ripensamenti successivi alla consumazione del fatto non incidono, di regola, sull'accertamento del dolo che va verificato nel momento della condotta.
  • La violenza privata è integrata quando la condotta, anche mediante esibizione di un'arma o altro mezzo intimidatorio, costringe la vittima a tollerare un comportamento contro la propria volontà, incidendo sulla libertà di autodeterminazione.
  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non devolute al giudice di appello, salvo le ipotesi rilevabili d'ufficio o non proponibili prima; la doglianza sul tentativo di furto è quindi preclusa se attiene a un tema non specificamente devoluto.
  • La recidiva facoltativa richiede una motivazione che valorizzi non solo i precedenti penali, ma anche pluralità, omogeneità, prossimità temporale e significato criminologico dei fatti, per verificare se la reiterazione esprima maggiore pericolosità.
  • Il trattamento sanzionatorio è censurabile solo se il giudice omette di indicare i criteri concreti ex art. 133 c.p. o si discosta irragionevolmente dai minimi edittali; se la pena è prossima ai minimi e gli aumenti per continuazione sono contenuti, la motivazione sintetica può essere sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoRapinaViolenza privata
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.