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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11875/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista aveva agito per ottenere il pagamento del residuo credito, pari a euro 380,60 oltre accessori, asseritamente maturato per attività svolte quale perito libero professionista e liquidatore nella gestione di sinistri automobilistici per una compagnia assicurativa. In primo grado il giudice aveva dichiarato improponibile la domanda senza esaminarne il merito. In appello il professionista aveva chiesto la riforma integrale della decisione e aveva riproposto le domande e censure formulate in primo grado; il tribunale, tuttavia, aveva dichiarato l’appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che nell’atto di gravame non fosse stata formulata una specifica domanda di condanna della convenuta e che la richiesta di rimessione al primo giudice non fosse consentita fuori dei casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) errata valutazione del disconoscimento di copie documentali prodotte dalla compagnia, con richiamo all’art. 2719 c.c. e agli artt. 214 e 215 c.p.c.; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. e nullità del procedimento per la ritenuta carenza di interesse ad impugnare, sostenendosi che l’appello conteneva la richiesta di riforma integrale e la riproposizione della domanda di condanna; 3) contestazione, nel merito, della configurabilità di un frazionamento abusivo del credito e richiamo all’art. 1181 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che l’appellante avesse inequivocabilmente riproposto la domanda di condanna e che, poiché la sentenza di primo grado si era limitata a decidere una questione di rito dichiarando l’improponibilità della domanda, non era necessario che l’atto di appello contenesse la riproduzione analitica delle ragioni di merito. È stato quindi affermato che l’accoglimento dell’impugnazione avrebbe comportato la devoluzione al giudice di appello di tutte le questioni di merito non esaminate in primo grado. Il terzo motivo è stato assorbito, così come il primo. La sentenza del tribunale è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2719 c.c.

    La norma è richiamata dal ricorrente per sostenere che il disconoscimento della copia fotografica impedirebbe alla stessa di acquisire efficacia probatoria senza prova autonoma di conformità all’originale, ma la Corte non decide sul punto perché il motivo resta assorbito.

  • artt. 214 c.p.c. e 215 c.p.c.

    Sono invocati dal ricorrente in relazione al disconoscimento della documentazione prodotta in copia; la Corte non affronta il motivo nel merito.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte esclude la carenza di interesse ad impugnare: quando la sentenza di primo grado ha deciso solo una questione di rito, l’interesse all’appello sussiste se la parte ripropone la domanda non esaminata, senza necessità di articolare specificamente le ragioni di merito nella motivazione del gravame.

  • art. 346 c.p.c.

    La riproposizione della domanda non esaminata è sufficiente a evitare la decadenza delle questioni di merito non decise in primo grado.

  • artt. 353 c.p.c. e 354 c.p.c.

    Il tribunale aveva ritenuto non consentita la richiesta di rimessione al primo giudice fuori dei casi tassativi previsti da tali norme; la Cassazione non condivide l’impostazione perché il punto decisivo è l’inequivoca riproposizione della domanda.

  • art. 1181 c.c.

    È richiamato nel terzo motivo quale fondamento del preteso diritto del creditore a pretendere l’adempimento; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di primo grado definisce il giudizio solo con una pronuncia di rito, l’appello che miri a contestare tale statuizione non richiede, per l’ammissibilità, la riproduzione analitica di tutte le ragioni di merito, essendo sufficiente la chiara riproposizione della domanda originaria non esaminata.
  • Ai fini dell’interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c., è decisiva la potenziale utilità pratica derivante dalla riforma della decisione di rito: se la domanda di merito è stata riproposta in appello, l’interesse sussiste perché, in caso di accoglimento, le questioni di merito tornano integralmente al giudice d’appello.
  • La riproposizione espressa e univoca della domanda non esaminata in primo grado impedisce la decadenza di cui all’art. 346 c.p.c. e consente la devoluzione al giudice di appello di tutte le questioni di merito non trattate dal primo giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello per asserita mancanza di domanda di condanna è erronea se dall’atto di gravame emerge comunque la volontà di ottenere la riforma integrale della decisione e il pagamento del credito dedotto in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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