Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29348/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della conferma in appello delle condanne per il reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti emesse da Edilizia s.r.l. per evadere imposte relative agli anni 2013-2015). I ricorrenti contestavano: 1) la violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020 (richiesta di trattazione orale dell'udienza di appello del 24/01/2023 trasmessa per PEC il 23/12/2022 e non accolta); 2) vizi di motivazione e insufficienza probatoria circa la responsabilità personale, con rilievi sulla effettività degli acquisti e possibile attività in nero dei fornitori; 3) la prescrizione per parte delle imputazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'inosservanza dell'art. 23-bis: risultava provata la tempestiva richiesta di trattazione orale via PEC e l'appello era stato invece definito in camera di consiglio senza partecipazione delle parti. Per la violazione è stata riconosciuta una nullità assoluta e insanabile; la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti trasmessi alla Corte d'appello di Firenze affinche proceda al nuovo giudizio di appello con trattazione orale, tenendo conto dell'istanza già presentata. L'annullamento coinvolge anche la posizione di Mormile in quanto un'istanza di trattazione orale valida per uno dei difensori impone la stessa forma processuale per tutti gli imputati. La questione della prescrizione è stata valutata: non è intervenuta alla data odierna (il reato più remoto contestato è del 10/09/2014).

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 74/2000

    Norma sostanziale penale contestata: fatture per operazioni inesistenti finalizzate all'evasione fiscale; la responsabilità è stata oggetto del giudizio di merito.

  • art. 23-bis d.l. n. 137/2020 convertito con legge n. 176/2020

    Disciplina la trattazione scritta dell'appello nel periodo emergenziale e concede alle parti il diritto di chiedere la trattazione orale; la Corte ha ritenuto che la richiesta tempestiva via PEC imponga la celebrazione in forma pubblica.

  • art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150/2022

    Proroga/collegamento normativo alla disciplina emergenziale circa la modalità di svolgimento del giudizio d'appello; richiamata come norma che ha esteso o confermato la disciplina procedurale.

  • art. 179, comma 1, cod. proc. pen.

    Tutela della presenza del difensore nei casi in cui la legge ne prevede l'obbligatorietà; la mancata celebrazione in forma orale con difensore presente è stata valutata come nullità assoluta in questo contesto.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'eccezione di nullità e i termini per la deduzione: in generale alcune nullità a regime intermedio devono essere eccepite tempestivamente, ma la Corte ha distinto la nullità derivante dalla mancata trattazione orale come assoluta e insanabile.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.; art. 17, comma 1-bis d.lgs. n. 74/2000

    Norme rilevanti per il calcolo dei termini di prescrizione applicabili ai reati fiscali contestati; la Corte ha verificato che la prescrizione non era ancora maturata.

Massime di principio

  • Se il difensore presenta tempestivamente e ritualmente richiesta di trattazione orale ai sensi dell'art. 23-bis, il giudizio di appello deve svolgersi in udienza pubblica: la scelta della trattazione scritta non può sostituirsi se la richiesta è valida.
  • La mancata celebrazione dell'udienza orale quando è stata validamente chiesta determina una nullità grave che la giurisprudenza di legittimità qualifica come assoluta e insanabile, comportando l'annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al giudice di merito per nuovo giudizio orale.
  • In procedimenti con più imputati, la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore di uno solo di essi impone la celebrazione dell'udienza pubblica anche per gli altri, salvo che le parti rinuncino espressamente a tale modalità.
  • Le eccezioni procedurali relative alla forma di celebrazione dell'udienza vanno sempre documentate (PEC, ricevute di trasmissione, avvisi di udienza); conservare e produrre tale documentazione è cruciale per far valere il diritto all'udienza orale.
  • La questione della prescrizione va verificata separatamente e, sebbene possa prevalere sulla questione processuale, deve essere valutata concretamente con il computo dei termini rispetto alla data di consumazione del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.