Cassazione Civile, Ordinanza n. 20252/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una docente universitaria che aveva prestato attività prima come lettrice di lingua straniera con contratti a termine e poi come collaboratrice esperta linguistica. La lavoratrice chiedeva il riconoscimento del diritto all'equiparazione del trattamento retributivo e previdenziale a quello del ricercatore confermato a tempo definito, con anzianità di servizio decorrente dal 1979, oltre alla riliquidazione degli arretrati e delle differenze retributive. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione contro il rigetto di primo grado, ritenendo che il diritto fosse azionabile già dal 2004 e che, essendo stato fatto valere solo nel 2011, fosse prescritto; aveva inoltre dichiarato inammissibile, perché nuova in appello, la deduzione sulla rinuncia dell'università alla prescrizione, escludendone comunque la riferibilità a una delibera del 30.6.2016. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha censurato in particolare: 1) la qualificazione della rinuncia alla prescrizione come eccezione in senso stretto, sostenendo che fosse invece eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio e proponibile anche in appello; 2) l'affermazione che anche la ricostruzione della carriera e dell'anzianità fosse prescritta, deducendo la violazione delle norme sulla prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d'appello sia nel dichiarare tardiva/inammissibile la questione della rinuncia alla prescrizione, sia nel ritenere prescrittibile la ricostruzione della carriera in punto anzianità. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di L'Aquila, in diversa composizione, per un nuovo esame della questione della prescrizione/interruzione e, se necessario, dei profili di merito. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
La deduzione della rinuncia alla prescrizione non integra eccezione in senso stretto; se fondata su fatti già acquisiti al processo, può essere rilevata d'ufficio e proposta per la prima volta in appello.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per censurare l'errore della corte territoriale nel considerare prescritta anche la ricostruzione dell'anzianità di servizio.
Invocato per contestare il giudizio di prescrizione della domanda, ma la Corte chiarisce che la ricostruzione dell'anzianità è un mero fatto giuridico non autonomamente prescrittibile.
Invocato ai fini della disciplina dei crediti retributivi periodici; la Corte distingue tali crediti dalla diversa questione dell'anzianità di servizio, che non è soggetta a prescrizione autonoma.
Massime di principio
- L'eccezione di rinuncia alla prescrizione è eccezione in senso lato: se i fatti costitutivi sono già emersi in causa, il giudice può rilevarla d'ufficio e la parte può prospettarla anche per la prima volta in appello.
- Quando il giudice dichiara inammissibile una domanda o un motivo, le eventuali argomentazioni sul merito svolte ad abundantiam sono prive di effetti giuridici e non richiedono autonoma impugnazione.
- L'anzianità di servizio del lavoratore subordinato costituisce un mero fatto giuridico, non soggetto ad autonoma prescrizione; può essere sempre accertata giudizialmente, purché persista l'interesse ad agire in relazione ai diritti che da essa derivano.
- La prescrizione dei crediti retributivi non coincide con la prescrizione dell'anzianità di servizio: i diritti economici dipendenti dall'anzianità possono estinguersi per prescrizione, ma il dato anzianità resta accertabile come presupposto della domanda.
Come è indicizzato
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