Cassazione Penale, Ordinanza n. 31369/2025 del 19/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità perché non conteneva un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello, ma reiterava le stesse censure già svolte contro la sentenza di primo grado. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena riconoscendo l'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990 solo in termini di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante in termini di prevalenza sulle aggravanti. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica sulle ragioni poste a base della decisione di secondo grado.
Norme richiamate
art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La circostanza attenuante per il fatto di lieve entità era stata riconosciuta dalla Corte di appello in equivalenza alle aggravanti contestate; il ricorrente ne chiedeva la prevalenza, ma la Corte di cassazione non è entrata nel merito per difetto di specificità del motivo.
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
L'inammissibilità consegue quando il ricorso non assolve alla funzione di critica argomentata del provvedimento impugnato e non si confronta con la motivazione della decisione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata specifica avverso la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riprodurre censure già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti a lamentare genericamente vizi di motivazione o violazione di legge senza confrontarsi con le argomentazioni decisive del giudice di merito.
- La reiterazione in sede di legittimità delle stesse doglianze già respinte in appello, senza una confutazione puntuale della motivazione di secondo grado, integra inammissibilità.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esonero, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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