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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06441/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affrontato il tema della responsabilità ritenendo attendibile la persona offesa e configurabile il reato di estorsione, non di truffa. Con il primo e il secondo motivo si contestava, in sostanza, la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, proponendo una lettura alternativa e antagonista delle emergenze processuali e lamentando una pretesa mancata risposta alle deduzioni difensive. Con l'ultimo motivo si invocavano per la prima volta in cassazione i contenuti della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023, in tema di attenuante della lieve entità del delitto di estorsione, deducendo la mancata considerazione di tale profilo da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi si risolvessero in una richiesta di rilettura del merito preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte di appello aveva già fornito risposta logica e adeguata alle medesime doglianze sulla credibilità della persona offesa e sulla configurabilità dell'estorsione anziché della truffa. Ha inoltre escluso che fosse censurabile la mancata confutazione analitica di ogni singolo elemento probatorio, essendo sufficiente una motivazione complessivamente coerente. L'ultimo motivo è stato ritenuto inammissibile perché proposto tardivamente per la prima volta in cassazione, trattandosi di questione che la difesa avrebbe potuto e dovuto sollevare in appello, quantomeno in sede di conclusioni, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 627 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel contesto delle preclusioni proprie del giudizio di legittimità e della deduzione tardiva di questioni nuove, che non possono essere prospettate per la prima volta in cassazione.

  • art. 629 c.p.

    Il giudice di merito ha ritenuto configurabile l'estorsione in luogo della truffa; la Cassazione non rivaluta il merito di tale qualificazione in presenza di motivazione congrua.

  • art. 640 c.p.

    La difesa aveva prospettato una diversa qualificazione dei fatti come truffa, ma la Corte di appello aveva escluso tale ricostruzione a favore dell'estorsione.

  • art. 120 Corte cost. 2023

    Invocata per chiedere il riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del delitto di estorsione; la questione è stata ritenuta tardiva perché non dedotta in appello.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rilettura delle risultanze processuali o una ricostruzione alternativa del fatto rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e non contraddittoria.
  • La censura di omessa risposta a singole deduzioni difensive è inammissibile quando il rigetto della prospettazione risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza, non essendo necessario che il giudice si soffermi su ogni elemento probatorio.
  • Le questioni nuove, anche se fondate su sopravvenienze giurisprudenziali o costituzionali, non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione se erano proponibili in appello e non sono state tempestivamente prospettate.
  • La qualificazione del fatto come estorsione anziché truffa appartiene al giudizio di merito e non può essere rimescolata in cassazione in assenza di vizi motivazionali rilevanti nei limiti del sindacato di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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