Sentenza n. 2641/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato gli atti di approvazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore ordinario e, per effetto caducante, la nomina del candidato risultato vincitore
Esito
Favorevole al resistente (università e candidato vincitore)
La controversia
La controversia riguarda due appelli, proposti dal candidato individuato come maggiormente qualificato e dall’Università, contro la sentenza con cui il TAR aveva accolto il ricorso del secondo classificato nella procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della l. n. 240/2010 per un posto di professore ordinario nel settore del diritto costituzionale. Il ricorrente di primo grado aveva dedotto: l’illegittimità del regolamento universitario e del bando per la mancata predeterminazione di criteri e standard sufficientemente precisi; la mancata specificazione, da parte della commissione, dei criteri e parametri di valutazione e l’assenza di una pesatura o di punteggi per le singole voci; il difetto di valutazione comparativa e di motivazione; l’erronea attribuzione dei giudizi e dei punteggi rispetto ai titoli e alle attività dei candidati. Il TAR aveva respinto il primo motivo e accolto il secondo e il terzo, ritenendo non comprensibili i criteri concretamente applicati, insufficiente la motivazione e omessa un’effettiva comparazione tra i candidati. In appello, gli appellanti hanno sostenuto che la legge e il bando non imponevano l’attribuzione di punteggi o una pesatura analitica e che la commissione aveva svolto una valutazione comparativa adeguatamente motivata. L’appellato ha resistito e ha riproposto il motivo, non esaminato dal TAR, relativo al travisamento dei curricula, all’omessa considerazione di titoli e attività e all’erronea valorizzazione della produzione scientifica del candidato vincitore.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito gli appelli e ha respinto l’eccezione di improcedibilità, ritenendo che la rinnovata valutazione svolta dall’Università fosse stata eseguita in ottemperanza alla sentenza di primo grado non sospesa quanto all’effetto conformativo, ma restasse condizionata all’esito degli appelli. Nel merito, ha accolto le censure degli appellanti. La legge e il bando non richiedevano né l’attribuzione di punteggi specifici alle singole voci né una ponderazione numerica dell’incidenza dei criteri; tali strumenti sono meramente eventuali. La commissione aveva invece esaminato i candidati con riferimento alle pubblicazioni, al curriculum, all’attività didattica, alle attività gestionali e organizzative e alla Terza Missione, formulando giudizi collegiali articolati e sufficientemente motivati. La prevalenza del candidato vincitore risultava in particolare dal giudizio più favorevole sulle pubblicazioni scientifiche, ritenute molto buone, originali e innovative, rispetto a quelle dell’altro candidato, giudicate buone. Non era necessario un confronto analitico voce per voce o un esame sinottico accompagnato da sotto-punteggi, purché dalla motivazione emergessero le ragioni della prevalenza. È stato inoltre respinto il motivo riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., poiché le contestazioni miravano a ottenere un sindacato sostitutivo sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione e non evidenziavano errori macroscopici, travisamenti o disparità di trattamento. La sentenza del TAR è stata riformata e il ricorso di primo grado è stato integralmente respinto. Le spese sono state compensate, mentre il secondo classificato è stato posto a carico del contributo unificato del primo grado e condannato a rimborsare quelli versati per gli appelli.
Norme richiamate
art. 18, comma 4-ter, l. n. 240/2010
Disciplina la procedura di chiamata del professore ordinario oggetto della controversia; la procedura deve svolgersi sulla base della valutazione comparativa prevista dal bando e dalla normativa applicabile.
art. 9, comma 2, del bando
la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato a ricoprire il posto bandito all’esito di una valutazione comparativa effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, della terza missione e, ove prevista, dell’attività assistenziale
Impone una valutazione comparativa fondata sui criteri indicati, ma non richiede necessariamente punteggi, sotto-punteggi o una pesatura numerica delle singole voci.
Consente la riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.
Rileva con riferimento alla sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza e alla permanenza, nelle more del giudizio d’appello, degli effetti conformativi relativi alla rinnovazione della procedura.
Consente all’appellato di riproporre in appello i motivi non esaminati o assorbiti dal giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nelle procedure comparative per la chiamata di professori universitari, la normativa non impone necessariamente l’attribuzione di punteggi numerici, sotto-punteggi o una specifica pesatura dell’incidenza ponderale di ciascun criterio, salvo che tali strumenti siano prescritti dalla legge, dal regolamento o dal bando.
- La valutazione comparativa è legittimamente motivata quando la commissione esamina i candidati in relazione ai criteri predeterminati e formula giudizi collegiali sufficientemente articolati dai quali risultino, anche in forma sintetica, le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro; non è indispensabile un confronto analitico voce per voce o un esame sinottico accompagnato da punteggi.
- La ponderazione numerica dei criteri valutativi è uno strumento eventuale e non può trasformare la discrezionalità tecnica della commissione in un automatismo meccanico; l’assenza di pesi specifici non equivale, di per sé, a difetto di istruttoria o di motivazione.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali di una commissione concorsuale non può sostituire l’apprezzamento dell’organo tecnico con quello giudiziale; sono censurabili soltanto vizi rilevabili dall’esterno, quali errori macroscopici, travisamento dei fatti, illogicità manifesta o disparità di trattamento.
- La riproposizione in appello di un motivo assorbito ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. non consente al giudice amministrativo di effettuare direttamente una nuova valutazione comparativa dei titoli e delle pubblicazioni, quando le contestazioni non evidenziano vizi macroscopici dell’operato della commissione.
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