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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10837/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p. La decisione di merito resta quindi ferma, compreso il giudizio di equivalenza/non prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, nel confermare la decisione di merito, aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma non in prevalenza sulla recidiva contestata, valorizzando la sua personalità ritenuta socialmente pericolosa e sottoposta a misura di sorveglianza speciale. Il ricorso, secondo la Corte, si limitava a riprodurre censure già esaminate e disattese in appello, contestando il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva; la doglianza era ritenuta non consentita in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una rivalutazione discrezionale del merito. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che considera legittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata, in quanto scelta legislativa non arbitraria.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    è richiamato per affermare il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva nei casi previsti dalla norma.

  • art. 99 c.p.

    la recidiva reiterata è indicata come parametro rispetto al quale opera il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    sono richiamati nella giurisprudenza citata per escludere l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di questioni di merito già esaminate e motivate dal giudice territoriale, quando la motivazione non presenti vizi di manifesta illogicità o arbitrarietà.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato e possono essere riconosciute senza che ciò implichi necessariamente la loro prevalenza sulla recidiva contestata.
  • Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata è espressione di una scelta legislativa derogatoria dell'ordinaria disciplina del bilanciamento e non è, di per sé, irragionevole o arbitraria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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