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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9219/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 30/05/2024: Servedio deduce (1) questione incidentale di costituzionalità dell'art. 69, comma 4, c.p. (divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata); (2) vizio nella dosimetria della pena per il reato di ricettazione e mancata motivazione sull'allontanamento dal minimo edittale; (3) mancata e insufficiente motivazione sulla recidiva qualificata. Quadrini censura la valutazione della prova circa il concorso in ricettazione, sostenendo l'assenza di elementi che provino che avesse ricevuto consapevolmente la merce provento di furto o che prestasse ausilio a Servedio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i motivi di merito come meri reiterati o nuovi rispetto al gravame e privi di specificità rispetto alla motivazione della sentenza di appello (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.). Ha altresì considerato manifestamente infondata la questione costituzionale su art. 69 c.p., aderendo alla giurisprudenza che ritiene legittimo il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata. Sul piano probatorio, la Corte ha condiviso la valutazione della Corte territoriale che ha ritenuto provata la provenienza da reato della merce trovata nel veicolo condotto da Quadrini, senza necessità di una condanna passata in giudicato per il reato presupposto. Ha confermato l'applicazione della recidiva qualificata al fine della determinazione della pena. I ricorrenti sono stati inoltre condannati alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende di euro 3.000 ciascuno.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen., comma 4

    Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva qualificata è legittimo; la Corte lo considera disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento delle circostanze e la questione costituzionale è manifestamente infondata.

  • art. 99 cod. pen., comma 4

    Disciplina la recidiva qualificata; la sua operatività impedisce di fatto che attenuanti generiche prevalgano sulla recidiva ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita l'esame in Cassazione dei motivi che siano meri riformulazioni di doglianze di merito, nuovi inammissibili o mancanti di specificità rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; è stato applicato per dichiarare inammissibili i motivi prospettati.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in tema di ammissibilità e formulazione del ricorso per cassazione; usate per inquadrare i limiti degli appelli e la necessità di specificità nelle censure di merito.

  • artt. 3, 25 e 27 Cost.

    Richiamati dalla difesa nella questione costituzionale sulla proporzione e funzione della pena; la Corte ha ritenuto che non sussista violazione dei principi costituzionali evocati relativamente all'art. 69 c.p.

Massime di principio

  • Le censure meramente reiterative della valutazione di merito già compiuta in appello sono di norma inammissibili in Cassazione: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 69 c.p. che mirano a consentire la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata sono difficilmente accoglibili: la giurisprudenza considera la disposizione compatibile con i principi costituzionali.
  • Per la prova della ricettazione non è necessario che il reato presupposto sia stato accertato con sentenza definitiva: può essere sufficiente l'apprezzamento logico e motivato del giudice sulla provenienza da reato della cosa ricevuta quando altri elementi (es. possesso, titolarità del veicolo, condotta) lo rendano evidente.
  • I motivi relativi alla dosimetria della pena devono essere previamente sollevati nei gradi di merito; se nuovi in Cassazione saranno inammissibili. Inoltre la Corte richiede che il giudice di merito dia motivazione specifica per ogni scostamento dal minimo o massimo edittale.
  • Nelle impugnazioni penali è fondamentale individuare e contestare in modo puntuale le ragioni espresse nella motivazione della sentenza impugnata: l'assenza di confronto specifico con la motivazione costituisce motivo di inammissibilità.

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